|§ 149] COSTITUZIONI ITALIANE 881 regole essenziali del governo rappresentativo moderno, rimaste suscettibili di idonei adattamenti e di interne elaborazioni. Perciò, nelle costituzioni cisalpine degli anni 1797-1802, imitate dalle forme repubblicane della Francia, sono già contenuti tutti gli elementi del sistema rappresentativo; ma più tardi, restringendosi sempre più l’autonomia dello Stato italiano, succedono le costituzioni dell’epoca napoleonica, destinate a sistemare il nuovo regno (1805-10), in cui prevale di nuovo lo spirito militare e quasi il concetto della patrimo-nialità dello Stato (§ 145); spirito e concetto, che dovettero tuttavia rispettare molte delle conquiste civili già conseguite; e poi, durante il movimento della Restaurazione, mentre negli Stati nazionali continua l’opera riformatrice dei governi più o meno illuminati, la tendenza costituzionale resiste anche in Italia, nei movimenti rivoluzionari promossi dalle congreghe e dalle sètte, tra il 1815 e il 1848. Tale tendenza, che era la sola la quale potesse legittimare il risorgimento e l’indipendenza della patria, si informava ormai ai principi ed alla pratica delle costituzioni straniere, imitate da quella inglese. Veramente nella costituzione siciliana del 1812, sopravvivono ancorq, gli elementi tradizionali del sistema rappresentativo delle monarchie autonomistiche e feudali (§§ 97, 114;; ma poi questi elementi si disperdono, dopo l’abolizione del dicembre 1814, scalzati dall’assolutismo monarchico e dalle tendenze rivoluzionarie e democratiche delle popolazioni. La costituzione napoletana del 1820, fondata su un’unica Camera deliberante, eletta nei suffragi popolari, è imitata da quella spagnola del 1812, in senso risolutamente democratico; e non diversa fu la costituzione piemontese del 1821, pur essa durata per brevissimo tempo, la quale risale alla stessa fonte. Ma poi la costituzione napoletana e quella piemontese del 1848, ispirate alle costituzione francese del 1814 e a quella belga del 1830, Solmi. — Storia del dir. it. 56