834 DIRITTO PR1V. nei,l’età del rinascimento [§ 144] meno che una clausola esplicita, nell’atto di costituzione, non lo consenta, in mancanza di discendenti maschi. Cosi normalmente sono esclusi gli ascendenti, per una conseguenza del concetto medievale intorno alla vecchiezza (§ 58), quia feuda non ascendunt; non meno che i difettosi di corpo. Anche i religiosi d’ogni specie soffrono questa incapacità, ma soltanto nel feudo ordinario, non nel feudo politico, a cui possono essere chiamati gli ecclesiastici più eminenti. Così pure i figli illegittimi, i nati da matrimoni morganatici, gli ebrei, gli eretici, i condannati, e ogni altro che sia privato o diminuito dell’onore (§ 124), non vengono in considerazione nell’eredità dei feudi. In secondo luogo, il feudo riceve esistenza dall’atto che lo costituisce, e perciò segue tutte le norme, che ad esso, in tal momento, sono imposte dal signore, sia riferendosi ad una determinata legge, sia regolando con clausole esplicite le condizioni singolari. Si distingue perciò fondamentalmente il feudo longobardo (iure lon-gobardorum), che riflette le regole della successione ordinaria ed è divisibile tra più persone, che si trovino in eguale condizione per succedere; e il feudo franco (iure francorum), introdotto dai Franchi e diffuso dai Normanni nella bassa Italia (§ 41), dove si serbano più puri gli elementi politici dell’istituto: feudo che non ammette divisione, ma passa integro al primogenito, obbligando quest’ultimo a provvedere ai cadetti con appannaggi, detti vitamilizia, costituiti come un vitalizio in rendita sul feudo, riversibile al feudatario alla morte del cadetto; e facendo-carico di provvedere alle donne con la dote di paraggio (§ 139). Inoltre si possono avere più specie di feudi, a seconda della volontà espressa 'nell’atto costitutivo; distinguendosi un feudo ereditario, quando è creato con la formula: tibi et heredibus tuis, il quale segue le norme ordinarie della successione feiL dale; un feudo pazionato, in cui si chiamano soltanto i discendenti del primo investito, con esclusione d’ogni