204 PERIODO BARBARICO questo è dovuto per la repressione esclusiva della violazione di un comando del re ed è fissato nella somma di 60 solidi, che, in caso di mancato pagamento, si trasforma in una pena corporale. Finalmente il progresso del diritto longobardo si avverte nella considerazione dell’elemento subbiettivo del reato, che il diritto germanico primitivo trascurava, intento a valutare soltanto 1’ oggettività del danno. Si incomincia dal distinguere i fatti volontari da quelli involontari, riservando a questi ultimi una semplice composizione, a titolo di riparazione del danno; e si passa poi a distinguere, come a proposito dell’incendio, le varietà singolari del dolo, della colpa e del caso, finché si riesce a dar risalto al semplice fatto della negligenza o ai casi d’infortunio sul lavoro (1). Inoltre “si ha considerazione al tentativo, alla istigazione, al concorso nel reato, alle circostanze che aggravano o che attenuano la responsabilità, e in tutti questi casi si ha una diversa misura della pena. Questi progressi sono dovuti in parte all’ influsso del diritto romano e alle nuove condizioni sociali, in parte all’ azione della Chiesa, che, cercando 1’ emenda spirituale del reo, per mezzo della penitenza, introduce o rafferma nella pena il fine dell’emendazione e richiama più esattamente al criterio della colpabilità. § 36. — Calisse, Storia del dir. pen. italiano, Milano 1905; Del Giudice, Diritto pen. germ. rispetto all'Italia, Milano, 1905; Thonissen, h’organ. judiciaire et le dr. pènal de la loi saligne, Paris, 1895; Esmein, Mèlanges d’hist. du droit, Paris, 1886, pagg. 361 e segg. ; Schiappoli, Diritto penale canonico, Milano, 1905. § 37. — Il procedimento. Anche nell’attuazione del diritto, il periodo barbarico mostra di aver accolto in parte il sistema primitivo del diritto germanico, ma si adopera ad adattarlo alle nuove (1) Roth., «c. 146-8; Liut., 136-7; Roth., 144-5, 15«.