[§ 136] DIRITTO COMMERCIALE 791 Ilist. crit. de l’intérét du capitai, trad. Bernard, Paris, 1902 ; Schneider, Das kirchl. Zinsverbot, Mimster, 1904 ; G. Schnei-der, Die finani. Beziehungen d. fior. Banhiers zur Kirche, Lipsia, 1899; Arias, Studi e doc. di storia del dir., Fir., 1901; Whitwel, Ital. Bankers and thè English Croton, Londra, 1903 ; Loncao, La locazione d’opera nella legislazione statutaria, Palermo, 1900; Goggioso, Il contratto di lavoro nell'antico diritto ligure, Genova, 1897 ; Biscaro, Il Banco Borromei di Londra, in Arnh.stor. Lomb. XXXVII, 1913 ; Zdekauer, La fondai. del Monte Pio di Macerata, in Biv. ital. di se. giur,, XXX, 1900; Holzapfel, Die A nffinge d. Montes Pietatis; 1462 1515, Monaco, 1903; Saivioli, La dottrina dell’usura sec. i canonisti e eiv. dei sec. XIII e XIV, negli Studi per C. Fadda, Napoli, 1905; Endemann, Studien {cit. § 122); Sapori, La crisi delle Compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi, Firenze, 1925. § 135. — I contratti commerciali. Al risorgimento economico si accompagna il determinarsi dei nuovi rapporti del commercio, venuti su dalla consuetudine, allorché le esigenze della difesa e P esclusivismo medievale strinsero nelle città i vincoli di una classe, data particolarmente al traffico e organizzata nelle corporazioni mercantili (§ 80); onde il diritto commerciale derivò l’impronta subbiettiva, soltanto nei tempi moderni superata e vinta dall’ individuazione degli atti di commercio. Ma lo spirito pratico di quella classe, stretta da ogni parte dai vincoli del medio evo, seppe escogitare cosi fini e pieghevoli strumenti alla elaborazione della materia del traffico, che questa poteva dirsi, alla fine del sec. XV. in gran parte costituita nel nuovo diritto del commercio (§ 92). Tale diritto ebbe per suoi caratteri peculiari: la variabilità e la maggiore libertà delle forme, pronte a seguire le rapide mutazioni degli usi mercantili e disposte a dar vita ad una efficace obbligazione, anche laddove lo stretto diritto la negherebbe; e la sicurezza dei rapporti commerciali, garantita da una giurisdizione speciale indi-pendente (§ 101), da formalità processuali più brevi, da mezzi più vari di garanzia e d’esecuzione. Tra i molti