140 PERIl DO BARBARICO il popolo vinto (§ 22). In realtà quest’ultimo restò assoggettato all’Editto soltanto per la repressione dei reati e per l’ordinamento dei giudizi; mentre ne fu generalmente svincolato nelle materie di diritto privato, salvo qualche rara eccezione, specialmente in tema di successioni. Le leggi longobarde ebbero così valore territoriale e personale insieme, e come tali furono applicate sulle terre, che a mano a mano venivano conquistate. Così dal ducato longobardo di Benevento si allargarono su gran parte del territorio dell’Italia meridionale, con la occupazione delle Puglie e di parte delle Calabrie, e qui tennero valore di diritto territoriale, anche dopo che queste regioni furono più tardi riconquistate dai Bizantini. Fuori dal campo d’azione delie leggi longobarde, non restarono propriamente, oltre alle isole, che i ducati di Napoli, di Gaeta e di Amalfi, dominati da signori locali sotto la dipendenza di Bisanzio; parte della Calabria meridionale, soggetta ai Bizantini; il ducato di Venezia e, in parte soltanto, l'Esarcato; ed anche qui qualche elemento del diritto longobardo penetrò, almeno per infiltrazione. Il diritto longobardo rappresenta così un diritto germanico, ma accresciuto, svolto e perfezionato dalla civiltà italiana. Quel che spetta al diritto germanico si mostra come un diritto primitivo, proprio di un popolo militarmente organizzato, affine al diritto dei Sassoni ed anche al diritto nordico. Raccolto nell’Editto dì Rotari, che è in parte il frutto di una reazione dello spirito nazionale longobardo, contro le tendenze latineggianti della monarchia, il diritto longobardo mantenne da principio, direi quasi, l’intelaiatura primitiva; ma poi, col crescente influsso del diritto romano e della Chiesa, coll’imitazione delle forme e delle costumanze vive nel popolo vinto, e soprattutto col sussidio costante della cultura giuridica italiana, ebbe impulso a svolgersi e a completarsi in coordinato assetto, sicché in parte va considerato come un diritto italiano (§ 84).