COSTITUZIONI IMPERIALI 471 ■atovecehio, in Atti della Dep. di st. patria di Romagna, Kf. Ili, voi. Ili, 1886; Lehmann, Die longob. Lehnrecht, Got-' nga, 189(3 ; Besta, in Riv. ital. di scienze giur., LI, 1912, pana 75 e seg., e nella Storia del dir. ital., Fonti, 1, Milano, 1923. CAPITOLO III FONTI E VITA DEL DIRITTO. LE LEGGI. § 86. — La legislazione imperiale. L’autorità legislativa suprema risiede sempre nell’im-! aratore, che è concettualmente a capo di tutto il si-'iema delle gerarchie feudali e delle autonomie locali; e tale autorità si considera come illimitata, benché ubbia di fatto limiti di obbietto e di estensione, per il concorso delle forze avverse del pontefice, degli Stati indipendenti, dei Comuni, dei grandi feudatari, e per la nipida decadenza di ogni virtù effettiva dell’impero. Così mentre si afferma concettualmente la massima romana: quod principi placuit legis hcibet vigorem, in realtà il sistema delle gerarchie e delle autonomie medievali richiede, di regola, nella formazione della 'egge, il concorso dei grandi dell’ Impero o del regno ,e dei rappresentanti delle libere organizzazioni lo-cali, riuniti nelle diete; e a queste partecipano ora, quasi sempre, anche alcuni giureconsulti, come consiglieri dell’imperatore (§ 49). Le norme generali emanate dall’imperatore hanno a preferenza il nome romano •fi constitutiones, e si considerano come continuazione e modificazione delle leggi imperiali, raccolte nei testi giustinianei. Particolare natura rivestono le constituciones pacis, rivolte ad assicurare la certezza del di-ritto, specialmente in Germania; poiché per esse si usa pretendere dai sudditi il giuramento d’ osservanza. A Queste leggi si contrappongono le ordinanze, emanate