288 PERIODO FEUDALE di sanzione e di coazione, in cui l'elemento della pena si congiunge e si confonde col provvedimento amministrativo. L’esclusione dal cerchio della pace comune, delibe rata per concorde adesione entro ogni gruppo urbano o rurale (acquae et ignis interdictió), rappresenta il modo usuale della garanzia del diritto, contro i contumaci, cóntro gli insolventi o contro i trasgressori della pena; si conferma il concetto barbarico di una responsabilità collettiva fra tutti i vicini di un villaggio o di una parrocchia, per i delitti o per i danni di cui non siano scoperti gli autori, e per la ricerca e la punizione dei colpevoli. Queste forme, elaborate nel diritto volgare, entreranno più tardi a costituire il diritto connine. § 55. — Huberti, Studien sur Rechtsgeschichte d. Gottesfriedm u. Landfrieden, 1892; Zdekauer, Aquae et ignis interdictió, nel Rull. sen. di storia patria, VI, 1899; Leicht, Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno, Padova, 1904; Kohler, Das Strafrecht d. ital. Statuten, Mannheim, 1895 sgg-, Manzini, Le più antiche leggi penali militari del medioevo ita liano, Atti R. Ist. Ven., t. 84, disp. Ili; Trifone, Le paci territoriali e le costituzioni del Regno di Sicilia, nella Miscel. ‘n onore di M. Schipa, Napoli, 1925. § 56. — Trasformazioni del processo. Le condizioni storiche del periodo feudale non restano senza effetto anche in rapporto al procedimento. Qul l’impero della forza, manifestato nell’ abuso della giù" stizia privata, determina il rifiorimento del duello, tra le altre prove giudiziarie, e 1’ uso delle rappresagli nel campo dell’esecuzione patrimoniale. Nel processo carolingio, il giuramento teneva il prinao posto tra le prove giudiziarie (§ 37); e l’uso volgare lo favoriva, come quello che più prontamente e P1U semplicemente consentiva al giudice di arrivare alla dichiarazione del diritto. Ma la facilità di questa prò'*1 ne aveva indotto frequente l'uso, a confermare le caI|e inficiate di falso, prodotte per decidere le controversie