l§ B3| SCABINATO E BONI HOMINES 281 accordo; ma nella pratica, nonostante le frequenti raccomandazioni dei canoni, queste regole non furono generalmente osservate. Invece, sulla fine del periodo feudale, in sèguito alla riorganizzazione della disciplina ecclesiastica e approfittando della debolezza dello Stato, si ingagliardisce il principio della giurisdizione speciale della Chiesa nelle cause dei chierici, ed anche in quelle (lei laici, per le materie spirituali (matrimonio) o per quelle dichiarate attinenti ai negozi spirituali.. Nell’Italia meridionale, l’ordinamento giudiziario non ha troppo gravi differenze, anche nelle regioni rimaste escluse dalla conquista longobardo-franca. Dappertutto, lo sviluppo spontaneo delle istituzioni sociali ha ormai issato il giudizio sulle basi della collegialità e della pubblicità; benché la regola del giudice unico non sparisca, almeno nella giurisdizione ordinaria. Di fatto, si vien formando, come in ogni altra terra italiana, una categoria di persone, scelte fra le migliori della città Ícives meliores, boni homines), a cui si affidano le 1 unzioni del giudizio; e queste persone, designate col ¡itolo di iudices, sono scelte, più spesso in numero di tre, a giudicare le cause più gravi. Sempre poi il giudice pubblico, unico o collegiale, è assistito da buoni uomini, che, anche non corrispondenti agli scabini franchi, hanno quasi sempre, come in ogni altra parte d Italia, carattere di consiliarii del giudice e di cooperatori nella formazione della sentenza. Così in Sardegna, per la partecipazione degli uomini liberi al giudizio, il tribunale, collegialmente costituito, prende nome di corona. Nell’impulso vigoroso di rinnovamento, che anima tutta la nazione, sulla fine dell’agitato periodo feudale, -1 & più sensibile il bisogno della certezza degli atti giuridici e dei giudizi. Ormai nelle città, gli antichi judices, che giudicavano a nome del conte, del vescovo 0 del signore, e i boni homines, ormai non più sempiici assistenti (auditores, adatantes) del tribunale ordi