[§ 41] FBUDO FRANCO E FEUDO LONGOBARDO 231 § 41. — La costituzione feudale. Questa evoluzione, che si inizia dai tempi della decadenza romana e si affretta nell’età barbarica, e soprattutto nel periodo del dissolvimento dell'impero carolingio, si compie solo lentamente, e in vario tempo, durante il periodo feudale. Nella parte d’Italia soggetta al dominio franco, dove erano anche più propizie le condizioni per l’accoglimento del feudo, questo si introduce, con le alienazioni del patrimonio della corona e delle chiese, fatte dagli imperatori ai propri fedeli, ai conti e ai marchesi, ai vescovi e agli abati, ed agli altri maggiorenti del regno; alienazioni che si fanno più frequenti ai tempi del disordine sociale, allorché i pretendenti nazionali e stranieri alla corona d’Italia, con concessioni di terre, di privilegi, di immunità, di favori, cercano di assicurarsi fautori e aderenti. Alla loro volta, i grandi signori, le chiese e i monasteri, dotati di larghi possessi fondiari, e tutti entrati nell’orbita dei rapporti feudali,-assegnano ai dipendenti terre a titolo di feudo, per assicurarsi dai vassalli l’obbligo della fedeltà e del servizio militare a propria difesa. Bisogna, tuttavia, avvertire che, in Italia, l’ordinamento regolare dei comitati oppone ¡‘esistenza all’introduzione delle immunità giurisdizionali. Inoltre, dalle particolari condizioni storiche d’Italia, il feudo assunse un’impronta caratteristica, che dà all’istituto di origine franca quasi una fisonomía nazionale. Sorge infatti il tipo del feudo italiano, che, per tenerlo distinto dalla forma originaria e straniera, si dice feudo longobardo. Esso tiene naturalmente caratteri comuni col feudo franco, ma non se ne identifica. Come 'I feudo franco, si costituisce mediante un atto bilaterale, che prende natura di contratto, dove alla promessa 'li fedeltà corrisponde l’investitura del beneficio; ma, mentre nel feudo franco la promessa di fedeltà è pre-