IL VASSALLAGGIO 22o era stato in origine vitalizio, non tardò a diventare ereditario, poiché da una parte lo Stato mancava delle forze necessarie per mantenere l’originario principio ; e dall’altra rappresentava un interesse evidente il consentirlo ai figli dell’ investito. Finalmente furono ammesse, sotto determinate regole, le alienazioni dei benefici. Nell’anno 877, il capitolare di Kiersy riconosceva legalmente, per i benefizi maggiori, il diritto di trasmissione agli eredi; e più tardi (sec. XI), fu ammesso, per consuetudine e per legge, anche per i benefici minori. Dicesi vassallaggio il rapporto di dipendenza, che stringe una persona a un signore, per cui il soggetto si obbliga alla prestazione di una certa somma di servizi, e in prima linea al servizio militare, mentre il signore si assume un dovere più o meno limitato di protezione e di mantenimento. Questo rapporto, che si costituisce più frequente presso le società non evolute, allorché si discioglie od è insufficiente il vincolo della famiglia primitiva e lo Stato non basta alla difesa del diritto, era ben conosciuto agli ultimi tempi romani, nell’ istituto dell’ accomendazione (commendatici, obse-quium, palrocinium), nel quale rivivono, con nuòvi 'spetti, le forme della classica clientela, e rappresentò, 'ella decadenza dell’impero, uno dei mezzi con cui i leboli cercarono la protezione dei potenti, facendo a '[uesti cessione di una parte della loro libertà(§§ 9, 58). L’antica istituzione si trasformò al contatto del diritto germanico, per cui il rapporto personale, stretto nel ‘‘omitatus dei gasindi o degli antrustioni intorno al principe (§ 30), lungi dal rappresentare una diminuzione di dignità, aggiungeva decoro, e per cui i rapporti di soggezione personale, imitativi di quello, davano vita a un complesso più definito di obblighi e di diritti, richiedendosi la prestazione di un giuramento da parte del dipendente e assegnandosi al signore la funzione di proteggere il commendato (mundium, obse- Solmi. — Storia dal dir. it. 15