[§ m PATRIA POTESTÀ 799 dissoluzioue di questi vincoli. Il principe, pareggiando tutti i cittadini nell’ossequio e nella dipendenza diretta dal sovrano, avversò i gruppi parentali, in quanto avevano di contenuto politico, e ne stremò rapidamente le forze. La parentela ritornò nei suoi confini naturali, e solo si consentirono le unioni dei nobili, per conservare la continuità delle famiglie; le società commerciali, per gli scopi esclusivamente economici; le comunioni rustiche, per la coltivazione delle terre. L’azione del diritto romano che, anche - negli statuti, aveva più volte combattuto le deviazioni delle consuetudini e delle leggi, non tardò a vincere del tutto, mentre lo Stato moderno, offrendo ai singoli salda protezione nei confini del diritto, rese inutile il ricorso a quelle forme artificiali. La famiglia si avviò ad essere quel ch’è nel diritto odierno: un complesso di vincoli morali e giuridici, derivanti da ragioni di sangue e destinati all’educazione della prole. L’ autonomia della famiglia non serviva più a contrasti sociali, ma cooperava ai fini dello Stato. Tale autonomia, rispetto ai rapporti giuridici, si organizza nell’autorità patera^. Il risorgimento del diritto romano non poteva rianimare il rigore della vecchia patria potestas, che Giustiniano aveva già molto attenuato; anzi nel diritto statutario, si scorge eh’essa non ha più nulla d’illimitato, perchè il Comune nell’interesse dei suoi membri, si adopeia già a frenarla. Avversando il diritto di votare la prole a vita religiosa, proibendo 1’ esposizione del figlio legittimo, che deve essere riconosciuto, educato, alimentato, il Comune, riduce il diritto di punizione a una semplice disciplina, per la quale, anche nei casi di ribellione più gravi, rendendosi legittima la pena del convento, del carcere o del bando, deve intervenire la pubblica autorità. E la patria potestas, potere di protezione e di rappresentanza, può essere esercitata, ove manchi il padre, fin dove sia possibile, anche dalla madre e dall’ avo. Ri-