[§ 144] NATURA E FORME DEL FEDECOMMESSO 837 ordine di devoluzione preordinatamente fissato, senza limiti di generazione, esclusivamente nella parentela maschile, ma col solo scopo di conservare, con la ricchezza, il lustro domestico. Ogni possessore derivava il suo diritto, come nel feudo, non già dall’ ultimo istituito, ma dalla volontà del primo disponente, ed aveva diritto di pretendere che la sostanza gli pervenisse, in qualunque momento, nello stato in cui si trovava al tempo della creazione del fedecommesso, mantenendola separata dai beni suoi propri e conservandola alla sua volta per l’ulteriore devoluzione. L’istituto si diffuse rapidamente in Italia come strumento di ascensione a profitto dei proprietari di immobili, fino a guadagnare un riflesso del favore monarchico per la nobiltà, sicché diventò il sostegno principale dei governi e della monarchia (§ 114). Si ebbero più generalmente tre specie di fedecom-messi: la primogenitura, quando era chiamata alla successione la serie dei primogeniti successivamente generati nella famiglia, ricorrendosi, in mancanza, al più prossimo parente dell’ ultimo possessore o alla sua discendenza; il maggiorasco, che fu la forma più generalmente imitata da Spagna, per cui il fedecommesso passa per intero al più prossimo parente dall’ ultimo possessore, e, in caso di parità di grado, al più anziano ; il seniorato, quando succede sempre il più vecchio fra i discendenti del primo istituito, senza riguardo nè alla linea nè al grado. A queste forme si può aggiungere il junior ato, dove si chiama invece il più giovane della famiglia. Ma la legge di successione era data sempre dall'istitutore, sia per atto di ultima volontà, sia per patto successorio (§ 141), stretto tra vivi, anche fra più famiglie. Il fedecommesso si costituiva più volentieri su beni immobili, ma dal secolo XVII si allargò anche sull’ esercizio di un’ industria, sui prodotti di un commercio, sulle rendite di titoli pubblici, oltreché