144 PERIODO BARBARICO mente formate, come avvenne per i capitoli aggiunti alle leggi salica, ripuaria, bavara, longobarda, sassone; sia come disposizioni generali, emanate per tutto l’impero, ma da ricongiungersi alle fonti del diritto popolare. Queste leggi avrebbero richiesto, di regola, l’approvazione dell’assemblea, anche soltanto nell’assenso formale dato dall’esercito e dalla folla, nelle riunioni provinciali 0 nell’assemblea generale, a seconda del carattere speciale o generale della legge. Invece sono capitala per se scribenda quelli che sono dati in forza del potere regio, indipendenti dal voto popolare e più spesso riguardanti il diritto pubblico, ed hanno valore territoriale, per tutti i sudditi dell’impero. Per l'origine, si ricollegano alle ordinanze regie dei tempi merovingi e alle notitiae dei re longobardi; ma, per l’autorità prevalente guadagnata dalla monarchia, avevano ora assunto valore di legge, sicché si usò talvolta di farli riconoscere dall'assemblea, forse per assicurarne meglio l’applicazione. Finalmente si hanno i capitula missorum, ossia le istruzioni, d’indole amministrativa, che il re usava di indirizzare ai propri rappresentanti nel governo delle provincie (missi dominici, comites), come regolamento delle funzioni esercitate da questi o come delegazione di poteri. La validità di questi atti, importanti anche per il diritto sostanziale, doveva essere ristretta alla durata della carica dei messi, a cui erano destinati, per lo più un anno. Ma questa distinzione non vale come regola sicura. 1 capitolari hanno origine unitaria, perchè tutti derivano dall’ordine regio, sia per sua propria virtù o creazione, sia per cooperazione dei grandi, sia per assenso dell'as-semblea ; hanno contenuto promiscuo, perchè vi sono leggi approvate dall’assemblea con carattere amministrativo, mentre anche semplici ordinanze regie contengono riforme importanti di diritto privato; non sonò tenuti a regole fisse nella loro formazione, nè hanno diversa validità a seconda dell'autorità da cui derivano.