112 PERIODO BARBARICO rigida dipendenza non soltanto politica, ma giuridica dell’aldionato. Nell’impeto della conquista e del bottino, i Romani poterono essere considerati e trattati come nemici; ma, nel nuovo ordinamento, che succedette all’interregno, anche la popolazione dei vinti, quella delle città conquistate e dei campi assicurati all’invasore, trovò nel nuovo. regno una sicura, per quanto inferiore, protezione giuridica; e, se fu esclusa dall’esercizio dei diritti politici, che si vollero riservati ai vincitori, ebbe tuttavia il godimento della libertà civile. Fu adunque condizione politicamente inferiore, ma di piena libertà civile, nel senso che la popolazione romana entrò, a titolo di dipendenza, nella compagine del nuovo Stato, rimanendo in quella classe sociale, in cui giuridicamente si trovava al tempo della incorporazione. Perciò i documenti parlano di una classe numerosa di liberi romani (Romani, cives romani, liberi), che hanno una proprietà pienamente riconosciuta e compiono validamente ogni specie di negozio giuridico, senza l’intervento dei vincitori; che stringono con questi non vietati connubi; che esercitano liberamente professione di chierici, di notai, di mercanti. Essi hanno anche la difesa della legge, essendo protetti dal guidrigildo, il quale muove forse dalla base ordinaria di 150 soldi fissati per il libero, ma varia a seconda della qualità della persona. Cosi d’altra parte non mancano dati storici, che attestano la perpetuazione degli antichi vincoli del colonato, anche fra persone d’origine romana, e la continuazione delle classi servili dell’antichità e delle vecchie regole intorno alla schiavitù. Questo dimostra che, tranne le straordinarie conseguenze della guerra e della conquista, nulla i Longobardi immutarono riguardo alla condizione personale del popolo vinto, limitandosi a tenerlo in una posizione di dipendenza politica. Ma, anche presso i Longobardi, l'antica uguaglianza dei liberi si rompe dopo la conquista, per effetto delle