CHIESA E IMPERO 195 conto dell’assenso deliberante degli scabini, prende nome di piatitimi (§ 53). Quanto alla composizione del tribunale regio, essa dipende in gran parte dalla volontà del sovrano, che talvolta riunisce e presiede i propri ufficiali, ascoltandone il consiglio e formando così il tribunale di palazzo (curia regis, curia palatina); talvolta delega il giudizio ai propri gasindi o fedeli, riservandosi soltanto l’approvazione. Nel tempo franco, come normale rappresentanza del re, valgono i missi dominici, che, nei distretti ad essi assegnati, avevano anche autorità di giudicare le controversie tuttora pendenti o le cause in sede d’appello; oltreché in materia di giurisdizione volontaria, quando fosse di spettanza regia. § 84. — Oltre le opero del Ficker, del Bethmann-Hollweg, del Fustel de Cotilanges e del Mayer, cit. a § 4 (II, 1 e 3 III, 2), si veda Beauehet, Hist. de l'organ. judiciaire en trance, Paris, 1886; Saleilles, Su róle des scabins et des notables dans les tribunause carolingiens, in Revue hist., t. XL, 1889; Chec-chini, 1 consiliarii nella storia della •procedura, Venezia, 1908, (iìstr. dagli Atti dell’lst. ven.) ; Id., Studi sull’ordinamento processuale, Padova, 1925; Saivioli, Storia della procedura civile e criminale, Milano, 1925. § 35. — Rapporti fra Stato e Chiesa. Il passo decisivo della Chiesa, nel conseguimento delle sue forze politiche, è mosso durante il periodo barbarico. Il fatto, già avviato nel periodo precedente (§ 17), si compie in forza di due grandi cause: il rilassamento dell’autorità dell’impero d'Oriente sulla Chiesa romana, e 1’ attitudine di perpetuo contrasto, nei rapporti con lo Stato longobardo, considerato come usurpatore e illegittimo; onde ne venne che la Chiesa potò tenersi li-l'era da ogni dipendenza politica dallo Stato ad essa Più prossimo e per essa più pericoloso, e disporre poi delle sue armi spirituali a favore dei Franchi, derivandone inesauste pretese di protezione e di dominio.