[§ 114] STATO PATRIMONIALE E STATO DI POLIZIA 659 A ciò si giunge attraverso la forma dello Stato patrimoniale, il quale si produce storicamente ogni volta che la scarsa certezza del diritto sospinge a concentrare tutti i poteri nella persona di un sovrano, sola garanzia di una meno instabile convivenza. Lo Stato, sottomesso al principe, è concepito come un obbietto, come una cosa soggetta al dominio personale di un uomo, il quale ne dispone, come d una sua proprietà privata, in forza d’un diritto proprio. Perciò imperatori, pontefici, re creano o aboliscono regni e ducati; convertono parti del territorio a Stato indipendente; dividono o congiungono, per accordi reciproci, le antiche o le nuove signorie, senza riguardo alle tradizioni, all’indole e alla nazionalità dei popoli. Ma più tardi, non appena lo Stato, superate queste incertezze, si consolida in un assetto pacifico e rispettato, si delinea un movimento, per cui il principe sente di essere veramente il rappresentante e il tutore degli interessi pubblici a lui affidati, e si dà a promuoverne la prosperità e a rispettarne l’esistenza, onde sorge il concetto dello Stato di polizia (§ 145). Allora lo Stato, impersonato nel principe, non è più un obbietto di proprietà patrimoniale, ma veramente l’organizzazione della società, rappresentata dal principe. Senoncbè, mentre questo movimento si compie rapido presso le grandi nazioni straniere, in Francia soprattutto, dove, già nel secolo XVII, lo Stato di polizia si rispecchia nella frase di Luigi X1Y : L'Ètat c est moi, e nelle numerose riforme, che favoriscono la prosperità del paese; invece in Italia, dove gli Stati sono deboli e stranieri, e dove il diritto è incerto, vi si arriva solo a stento, in Piemonte prima che altrove; finché poi la pace e le nuove idee promuovono dappertutto le riforme (§ 145). La costituzione politica tende alla concentrazione dei poteri pubblici nel principe, e perciò si regge sull’assolutismo, che muove dalla necessità di assicurare al governo l’autorità di provvedere, atiche coll’arbitrio, alla vita e alla salvezza dello Stato. La giustificazione teorica