884 ETÀ MODERNA [S 149] questo serve un organismo amministrativo, sapiente-mente accentrato, che rompe le autonomie insidiose dei territori, delle classi o degli individui, e tutte le costringe entro certi confini; provvede a una regolare e accentrata gerarchia di uffici, conferiti non più per vendita o per sorteggio, ma con la scelta del migliore; ordina con uniformità le circoscrizioni locali (§ 147); garantisce, con la coscrizione militare di tutti i sudditi (§ 116), la difesa esterna dello Stato e la pacifica coesistenza dei cittadini; crea un ordinato sistema di controlli, nei vari gradi di una giurisdizione unica ed autonoma, sopprimendo le giustizie delle chiese, dei feudi e delle corporazioni (§ 147); fonda la perequazione tributaria sopra una esatta valutazione degli averi dei cittadini e sul principio dell’uguaglianza dei sacrifici e dei vantaggi. Soltanto sulla fine del secolo XIX, la prevalenza dei partiti demagogici, sostenuta da un esagerato parlamentarismo, indebolisce e travolge l’equilibrio di questi ordinamenti e, dopo la dura prove della grande guerra (1914-1919), genera la rivoluzione e i nuovi ordini del Fascismo. Non altrimenti, nell’esercizio dell’autorità punitiva, il diritto moderno si ispira all’esigenza del rispetto della personalità umana, per cui cadono le efferatezze dell’età precedente (§ 120), sono aboliti il bando, la morte civile e l’infamia, e la pena si presenta come una sanzione giuridica, posta all’osservanza di un precetto legislativo, destinata alla difesa della società e alla reintegrazione del diritto leso; mentre, nel processo penale, si nega valore alle denuncie anonime, si fa prevalere il principio della gratuità della giustizia, si limita ih carcere preventivo, si abolisce la tortura e le prove privilegiate, si richiede per la condanna non semplici indizi, ma prove sufficienti o indizi probatori. Così nel processo civile, presentando la tutela dello Stato come un obbligo, che dà origine alle pretese giuridiche delle parti, il diritto moderno dà ordine a un regolare funzionamento di organi e di controlli, con fissazione di