INDOLE DEI CAPITOLARI 143 ministrati va offerta ai funzionari dello Stato; e tutti hanno importanza e valore di legge, più o meno generale e più o meno limitata, non già per rapporto alla diversa autorità da cui emanano, ma a seconda della destinazione speciale, che ad esse, in ogni caso, vien data, e a seconda del contenuto e della materia da esse riguardati. Sotto questi aspetti, nella vasta congerie dei capitolari, si possono distinguere più specie o gruppi. Anzitutto si hanno capitolari generali, allorché si riferiscono a tutto l’impero e sono obbligatori per tutte le persone soggette al sovrano franco, e speciali, destinati ad una sola parte del territorio e osservati soltanto dai sudditi di un regno o di una provincia ricongiunta allTmpero. In ordine alla materia, si hanno i capitolari ecclesiastici (capitula ecclesiastica), distinti dai secolari (capitula mundana). I primi contengono disposizioni riguardanti le persone, i patrimoni, gli uffici o gli interessi della Chiesa, e derivano in parte dalle prescrizioni dei concili, che il re sanzionava, o da leggi regie in materia religiosa. Tutti gli altri son secolari o mondani. Ma vi sono anche capitolari, che riguardano insieme la materia religiosa e la materia laica, e questi allora entrano a formare il gruppo dei capitolari misti. Tra i capitolari mondani, merita rilievo una distinzione segnata dalla critica moderna, per suggerimento di qualche indicazione realmente contenuta nei fonti (1), ma ben lontana daU'esaurire tutta la serie degli atti, nè sempre rispondente a un esatto criterio discretivo. Classifica essa tre gruppi: i capitula legibus addenda, i capitula per se scribenda, i capitula missorum. Sono capitula legibus addenda quelli che si riferiscono al diritto popolare, sia come aggiunte o correzioni da introdursi nelle leggi barbariche esistenti o nuova- (1) Capit. aquisgr. a. 818-819, I. 275. Cfr. I. 289.