602 periodo dell'autonomia [§ 1°5! § 105. — Le forme del processo. La tradizione romana, sopravvissuta nell'ordo iu-diciorum, aveva già nella pratica modificato le forme del processo germanico. Si compie ora un rivolgimento più profondo, sotto la spinta degli studi scientifici dei testi romani e per l’influsso degli insegnamenti e delle pratiche, dovuti alla Chiesa e ai tribunali ecclesiastici; onde ne risulta un nuovo diritto processuale, raffigurato nelle opere, che da Bulgaro e da Giovanni Bassiano metton capo a Guglielmo Durante (§§ 90, 91); diritto precisato e modificato dalle decretali pontificie, accolto in gran parte dagli statuti. Sorge così il processo del diritto comune, che da taluni è definito come romanogermanico, per riguardo ai pochi elementi barbarici da esso accolti, ma che più generalmente è conosciuto sotto il titolo di processo romano-canonico. Ma chi vorrà avvertire che le forme derivate dal diritto romano sono in esso talvolta malintese, spesso modificate dalle menti dei giuristi italiani; che le innovazioni canoniche rispondono più che altro allo spirito e alle tendenze della Chiesa romana, sotto la guida illuminata del Papato; che la pratica nazionale, soprattutto del territorio lombardo-tosco, ha creato istituti nuovi, prima imperfetti o ignorati; che tutti questi principi sono svolti e applicati dalla dottrina italiana, fatta potente in Bologna, con rigido spirito di conseguenza e con rispetto alle forme della vita giudiziaria nuova, dovrà riconoscere che a questo processo conviene essenzialmente il nome di italiano. Sono suoi caratteri la sostituzione della forma scritta all’orale, l’adozione delle forme giudiziarie segrete, in luogo della primitiva pubblicità, l'osservanza di una serie precisa di norme relative alla separazione del processo in tanti stadi distinti. All’antica oralità dei processi, la cultura nuova e il bisogno della maggior