CONSUETUDINE E USO GIUDIZIARIO 249 malvagia e irragionevole (mala, illecita, prava, iniqua), che se ne allontana e a cui si nega virtù di diritto; e soprattutto si introduce la distinzione tra le consuetudini approvate (consuetudo probata) e le non approvate {non probata), in cui si pretende l’approvazione espressa 0 tacita di un potere superiore, la Chiesa o il sovrano. Da ciò deriva 1’ uso di invocare dai principi o dalla Chiesa la conferma delle consuetudini vigenti, per ga-gantirle con più sicura autorità. Costituita su questi elementi e protetta da queste forze, la consuetudine riprende il primo posto nella formazione del diritto, e il feudo serve a favorirla. Dal diritto longobardo e romano, si traggono variamente le norme meglio adatte alle condizioni dei tempi e dei luoghi, e a queste norme si ricongiungono le nuove regole, che il diritto volgare aveva modificate o create. Nonostante le formule delle professioni di legge e ia validità delle antiche leggi barbariche, prevale oggimai la consuetudo loci, che, quando è buona, antica e approvata, deroga anche alla legge; e a seconda del suo valore territoriale, più o meno ampio, si distingue in generale, o speciale, se abbraccia tutto il regno (usus regni) o se si restringe a qualche provincia o terra (usus loci, terraé). Cosi si formano quelle consuetudini delle città e dei castelli, che i grandi feudatari, l’imperatore o la Chiesa non tardano a riconoscere e ad approvare, e che trovano già ora le prime manifestazioni (§ 43). Modo di fissare e di creare la consuetudine è anche 1 uso giudiziario. Il tribunale degli scabini, assistito dal popolo, allorché mancava la legge o era caduta in desuetudine, o allorché non era accertato un uso giuridico conveniente al caso, creava con prudente arbitrio la norma da applicarsi, attenendosi all’equità e alla ragione, e consegnava alla vita del diritto, con la ripetizione delle sentenze, una materia elahorata, che arricchiva, la mole delle consuetudini. L’uso giudiziario serviva a mantenere in vita la legge, ad accertare la