296 dir. pkiv. nell’età rom.-barbarica [§ 57 : classi, nei tempi barbarici e feudali, rialza di fatto la condizione del servo, sia mitigando le regole della sui* dipendenza, sia proteggendo la sua persona contro gli arbitri del padrone, fino ad eguagliare i servi ai semiliberi, nello stato comune del servaggio, e a riconoscere ad essi una limitata capacità di diritto (§§ 21, 42). E già il servo ha una famiglia propria; ha riconosciuto la facoltà di obbligarsi, d’acquistare e di possedere; può adire il tribunale ordinario. Senonchè esso è sempre in una posizione di dipendenza verso il signore; posi -zione che il feudalesimo tende a regolare, sulla baso di norme consuetudinarie o di patti volontari, contribuendo così ad elevarla socialmente e giuridicamente. Modi di origine della schiavitù sono la nascita da genitori schiavi, anche quando uno solo dei genitori fosse schiavo; la prigionia di guerra., benché nei tempi fendali si cercasse di escluderla, almeno per i prigionieri cristiani; l’unione di una donna libera ad un servo; ¡a dimora di un libero nello stato di servitù, per il periodo di tempo atto alla prescrizione, per trent’anni o per un anno e un giorno, a seconda dei diversi diritti; l’oblazione spontanea della persona, nella potestà di un monastero o di una Chiesa (servi oblati), provocata da motivi religiosi e più spesso da miseria o per sottrarsi ai pubblici carichi; l'asservimento a titolo di pena (fe-gangi nel diritto longobardo, corrispondente al servus poenae romano), allorché il condannate per gravi delitti, puniti con una composizione superiore ai 20 soldi» non abbia sostanze sufficienti per riscattarsi (1); infi«6 l’asservimento per debiti, per cui l'obbligato entra nel patrimonio del creditore (§ 74), sia per decisione del giudice, quando il reo non è in grado di pagare il guidrigildo o la composizione, sia per pattuizione volontaria, nel (1 ) So si tratta invece di pena inferiore ai 20 soldi, la servitù do'*^ durare soltanto per il tempo sufficiente a compensare l'offeso : Liut > Cfr. § 74.