734 DIRITTO priv. nell’età del rinascimento [§ 126! ziati della Svizzera italiana, alle regole del Trentino e dell’Alto Adige, alle parteeipanze dell’ Emilia e di Romagna, agli usi civici sul Tavoliere di Puglia e sulla Sila di Calabria, agli ademprivi di Sardegna, dove si mantiene il carattere della proprietà collettiva, almeno finché siffatti diritti non acquistino vero carattere di diritto d’uso (§ 129). Questo intreccio di rapporti, che scemavano di fatto l’intensità del dominio delle cose, consolidando invece i diritti degli utenti e dei locatori a lungo termine, doveva generare profonde differenze dalla dottrina romana. Il contemporaneo persistere di più diritti, ugualmente ampi, per quanto diversi d’indole e di grado, su una medesima cosa, provocò il concetto della distinzione del dominio, così fecondo di conseguenze teoriche e pratiche, per cui si tiene separato il dominium di-rectum dal dominum utile. Dalle fonti romane, che accordavano all’enfiteuta e al superficiario un'u tilt s actio, a difesa del loro diritto, mentre al proprietario assicuravano un 'actio diveda, gli interpreti del diritto romano, e già i primi glossatori, per logica interpretazione, immaginarono che all’azione utile corrispondesse un dominio utile, come all’azione diretta, un dominio diretto; onde dissero dominium, divectum quello del concedente, utile quello del concessionario, non soltanto nell’enfiteusi o nella superficie, ma anche nel feudo, nelle precarie, nei livelli, nelle locazioni a lungo termine, negli oneri reali, creando un dominium divisum, dove era un ius individuum, e allargando così solennemente il campo dei diritti di proprietà. E sopra tutto consentirono l’esistenza di un dominium eminens del sovrano, che limita e sorveglia la proprietà privata. Finalmente, rispetto all’intensità della signoria sulla cosa, dissero dominium plenum, quello che non soffriva limitazioni; domiìius plenum o limitatum, quello che sopportava su sé medesimo l’esercizio di iura in re aliena (§ 129). Questa distinzione del dominio, che ripugna al diritto