194 PERIODO BARBARICO all’uso primitivo della pubblieità dei giudizi, non già da giudici e creatori della sentenza. Tuttavia, anche per il tribunale longobardo, è obbligatoria la presenza dei liberi, e il giudice si rivolge talvolta ad essi per l’assenso; e ciò per l’influsso ancor vivo delle primitive istituzioni, che rispondeva a tendenze già note ai giudizi della decadenza romana (§ 16). Ma manca nel diritto longobardo, come dimostrò il Ficker, quella netta separazione tra giudice e sentenzianti, che è propria del processo primitivo; e in questo i Longobardi si accordano col sistema accolto nei regni dei Goti e dei Burgundi. La causa di questa deviazione deve essere ricercata non soltanto in una imitazione o in un influsso del sistema romano, ma anche nella costituzione strettamente militare, mantenuta in Italia dal popolo longobardo; costituzione, che rese necessaria l’applicazione del giudice unico, per una maggiore prontezza e per una più salda certezza dei giudizi. Ma con la conquista franca, il sistema germanico del giudice collegiale si introduce anche in Italia, favorito dalle tendenze popolari, che spingevano anche altrove la semplice assistenza al giudizio a trasformarsi in una attiva partecipazione. Secondo le riforme carolingie, furono scelte dal conte, nell'assemblea del comitato, alcune persone, esperte nel diritto, in numero di sette o di dodici, e queste persone, rivestite del carattere di pubblici ufficiali, furono deputate a fungere da giudici, nel tribunale del conte o dei messi regi, per modo che, mentre a questi ultimi fu affidata la presidenza e la guida del giudizio, a quelli invece spettò la formazione della sentenza. Questi giudici, detti scabini (da schóffen o schaffen, « eleggere, creare »), o anche auditores e iudices, dovevano essere prescelti nella classe dei proprietari o dei benestanti (boni homines), e seguivano regolarmente il magistrato ordinario, entro i confini del distretto, nella amministrazione della giustizia. Il giudizio, costituito in queste forme, tenendo