758 DIRITTO PRIV. NELL’ETÀ DEL RINASCIMENTO [§ 130] glossatore Piacentino (§ 90), e destinate a fornire al giudice un mezzo artificioso, ma sicuro, per la risoluzione della lite. Piacentino muove dalla presunzione che il possessore debba essere ritenuto proprietario, quando non vi sia evidente e pronta prova in contrario; e arriva ad attribuire i vantaggi e le qualità del possesso a chi più anticamente possedette, in confronto con un possesso più recente, ritenuto vizioso. In tal modo si veniva ad ammettere la persistenza di un possesso civile, anche senza detenzione della cosa, negando al possesso per sé stesso, che in tal caso sarebbe a dirsi naturale, una indipendente tutela giuridica. Ma così è dato di definire tra più possessi lo stato giusto del diritto, concedendosi altresì, nelle questioni di possesso, con più larghezza, Vexceptio dominii, quando la questione petitoria possa essere risolta da prove liquide e pronte. Tuttavia i glossatori offrono difesa giuridica non soltanto al vero possessore, ma anche al nudo detentore della cosa, quando non sia in contrasto con un possesso civile più antico, e perciò più legittimo; ammettendo così un possesso puro e semplice, trincerato dietro la formula possideo quia possideo, e atto ad assicurare difesa giuridica anche a persone cui il diritto romano ufficiale l’avrebbe negata : p. es.', al colono, protetto invece dalla geivere germanica (§ 67). Ma la classica difesa del possesso doveva esser sviluppata nel diritto canonico, il quale mosse dall’exceptio spolii, quando il nuovo privilegio di natura processuale, costruito sugli antichi elementi volgari della protezione di un possesso anche breve, presunto legittimo (§ 07), si affermò e si estese come norma sicura, si allargò ad ogni persona laica od ecclesiastica, e generò il principio per cui ogni spogliato non può essere sottoposto ad accusa, se prima, per officium iudicis, non gli siano integralmente restituite le cose tolte. La pratiea accostò questo rimedio all’interdetto romano unde vi, onde ne nacque un’azione, che i giuristi fondarono sul canone