[§ 94] POTERE COSTITUENTE 537 flenti non sono pieni ed esclusivi, intrecciandosi con diritti di diverso ordine e di diversa natura, non mai interamente abbattuti, che gliene contrastano il dominio. La voce autonomia, intesa in un senso largo, più volte definito (§ 76), serve dunque, meglio d’ogni altra, a comprendere il complesso dei poteri pubblici del Comune italiano. Questi poteri, che servono alle funzioni essenziali della vita comunale e che sono esercitati da organi quasi sempre distinti, prescindendosi da varietà numerose e sottili, possono essere divisi in cinque tipi fondamentali. Primo d'ogni altro è il potere costituente, che consiste nel diritto di regolare liberamente la forma del governo. Esso è esercitato, in origine, anno per anno, dalla unione dei cittadini, che costituiscono il Comune, nell’assemblea generale, che prende nome di parlamento (concio, parlamentum, arengum), e che si raduna nella piazza o nella chiesa, con la partecipazione di un uomo per ogni focolare. Più tardi, quando all’organo tumultuario e difficile del parlamento, si sostituisce il consiglio generale, rappresentanza elettiva o designata delle varie classi partecipanti al governo, non vien meno tuttavia il potere costituente, come arbitrio del popolo di regolare la forma del governo. Infatti tale potere si considera allora tenuto dal consiglio generale o dalle assemblee del popolo, che conservano sempre l’autorità di mutare le forme anche essenziali del governo, e le mutano in realtà quasi, ogni anno, con periodica vicenda. Tale potere è evidente soprattutto nei primi tempi della vita comunale, allorché il Comune si stringe fra i consociati, in forza di una libera convenzione, sotto una determinata forma, per un breve giro di anni, fissato nella compagna genovese regolarmente a quattro; ed è anche riconosciuto nelle leggi comunali, che riservano espressamente ai cittadini il diritto di costituire una diversa forma di governo. La storia singolare dei Comuni italhni, nella costituzione del consolato, nella creazione