[§ 125] DOTTRINA DELLA PERSONA MORALE 727 versitas o di corpus, tanto il collegium quanto la so-cietas, purché risultassero dall’ associazione di più individui, sotto unico nome e sotto unica rappresentanza, Ogni collettività così costituita, quando fosse riconosciuta come lecita tacitamente o espressamente dallo Stato, prendeva, per diritto proprio, i caratteri della persona giuridica; sicché tali caratteri guadagnavano tutte le varie e molteplici categorie di enti organizzati, che la vita medievale presentava, sospingendoli a svolgere i diritti originari dell’autonomia. Senonchè, appunto per quella confusione, i glossatori non concepirono una proprietà dell’ente distinta da quella dei singoli, ma anzi modificarono il principio: quod est universitas non est singulorum, nell’altro: quod est coltegli est singulo-rum (1) ; chiamando a rispondere, sussidiariamente al patrimonio sociale, anche il’patrimonio dei singoli, e ammettendo la divisione del patrimonio tra i componenti, nel caso di scioglimento della società. Ma i canonisti fecero fare un gran passo alla dottrina della persona giuridica, poiché, rappresentando la Chiesa come un corpus mysticum, trasportarono questo concetto astratto e fittizio a tutti gli enti corporativi del medio evo. Allora la persona giuridica apparve come il prodotto di una finzione, e per essa fu possibile estendere il nome e il carattere di persona, oltre il suo campo naturale, ad ogni aggregazione provveduta di organi rappresentativi e capace di vita autonoma. Così si forma l’idea di una persona ficta et repraesentata, in cui spunta già la teoria organica delle persone morali; e da questo concetto unitario, per opera special-mente di Innocenzo IV (Sinibaldo db’ Fieschi), fin dalla metà del secolo XIII, si deriva, dalla realtà vivente o dalle fonti romane, una classificazione delle persone giuridiche, dove già apparisce la distinzione tra i corpi ter- ()) 01. competit em} 1. 1, § 1, Dig. J&VIJ, ?2.