574 PERIODO DBLL’AUTONOMIA [§ 100 § 99. — Ricotti, Storia delle comp. di ventura, Torino, 184(3; Canestrini, Le milizie ital. dal sec. XIII al XVI, Arch. stor. Ital., I, 1851; Manfroni, Storia della marina ital., Livorno, 1889; Zdekauer, Guaita e custodia, Bull. stor. sen., 1902; Bo-nolis, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, Pisa, 1921; Salvemini, La cavalleria nel Com. di Firenze, Firenze, 1890; Schaefer, Deutsche Bitter und Edelknechte in Italien, Pader-liorn, 1912 ; llevck, Genna und seine Marine im Zeitalterder Kreuzzìlge, Innsbruek, 1885; Block, Die Condottieri, Berlino, 1913; Valori, La difesa della Repubblica fiorentina, Firenze, 1929. § 100. — Le finanze. Alle pubbliche funzioni, ogni giorno crescenti di numero e di importanza, Comuni, Principati e Monarchie provvedevano con un complesso sistema finanziario, che, assumendo le prestazioni del periodo feudale, ne mutava natura e proporzione, mentre creava nuovi redditi e nuovi tributi, e dava origine al diritto finanziario moderno. Tra le infinite varietà locali, basti il segnare la direzione dello sviluppo storico. Anzitutto alle pubbliche funzioni servivano quelle personali attività, .che il diritto romano aveva raccolto nel concetto dei munera (§ 15); e, prescindendosi dal servizio militare (§ 99), restavano addossati ai cittadini, con esenzione delle classi privilegiate, gli obblighi della manutenzione e della costruzione delle strade, dei ponti e di ogni altra opera pubblica, ereditati dall’antichità e distribuiti secondo il criterio della vicinanza, del valore dei fondi e del vantaggio degli utenti; insieme con gli obblighi di partecipare alle spese per fortificazioni, di dar mano ai pubblici funzionari nelle attribuzioni di polizia, di prestare somministrazioni per i servizi di posta e di armati necessari allo Stato. Yenivan quindi le imposte, distinte in personali, quando gravavano le persone; reali, se cadenti direttamente sui beni; miste, se gravanti sulle persone in proporzione del loro avere. Queste due ultime categorie si configuravano concettualmente eome oneri reali, che