134 PERIODO BARBARICO tamente nazionale, e con esso la monarchia si rafforza contro i duchi, risorge l’arianesimo contro le tendenze cattoliche degli ultimi anni, la conquista si allarga sopra nuovi paesi fino allora soggetti ai Bizantini. A questo punto si manifesta la vocazione alla legge, volendosi dare maggior certezza al diritto e soprattutto contrapporre alle leggi romane del popolo vinto la legge nazionale dei vincitori. Nell’ anno 643 '22 novembre), settantacinque anni dopo l’inizio della conquista, il re Rotari emana in Pavia, dopo una solenne assemblea (1), la legge dei Longobardi, che prende il titolo romano di Edictus regis Hrotaris. Il re stesso dichiara di aver ordinato e composto il testo, cercando nella sua memoria e in quella di antiqui homines le vecchie leggi dei Longobardi, che non trovavansi scritte, e di essere venuto accrescendole col consiglio e col consentimento dei primati giudici e di tutto il felicissimo esercito (2). Perciò esso risulta eome una codificazione del diritto longobardo, vigente nella consuetudine, insieme con le modificazioni e le aggiunte, che le forze nuove ideila monarchia e della cultura latina vi avevano indotto. L’influsso della civiltà romana è già evidente in questo testo. Anzitutto il titolo dato alla legge e conservato poi dai successori, è schiettamente romano, e forse il re longobardo lo desunse sia dalla conoscenza (1) Il cap. 386 dell’Editto dice che la legge fu approvata nell’assemblea dei grandi e dell’esercito: ma ad esso seguono due capitoli aggiunti e l’epilogo, e qui si trova la data: 22 novembre 643. Noi sappiamo che le assemblee longobarde si tenevano normalmente nel marzo. Si può credere che PEditto sia stato, nel suo complesso, approvato dall’assemblea nel marzo 613, e che poi, per l’opera di coordinamento e con l’aggiunta dei due capitoli, il testo sia stato promulgato dal re soltanto il 22 novembre, che è la data precisa da cui l’Editto doveva prendere vigore. (2) Roth., Prol. e c, 386. Il Besta, Storia del dir. ital. I, Legislazione e scienza giuridica, pag. 134, ha addotto notevoli argomenti per presupporre un corpo di leggi anteriore a quello dell’anno 643 ; ma i suoi argomenti non sono in tutto persuasivi,