464 periodo dell’autonomia e con l’affievolirsi dell’importanza della curia palatina da cui era stata promossa, il diritto longobardo sembra insegnato tuttavia in molte scuole, almeno nei primi tempi, come a Mantova, a Piacenza, a Ravenna e a Bologna. Segni di questa attività scientifica sono alcune opere di riassunto e di commento; e anzitutto una Summa di autore ignoto del secolo XII, • e i commentari alla Lombarda, attributi ad Ariprando e ad Alberto, ma in realtà raccolta di glosse, composta da qualche discepolo, sulla base dell’insegnamento orale di questi maestri, e più tardi rimaneggiata in Bologna ; oltreche i Contraria legis longóbardorum e gli Argumenta Lombarde di Yaccella, giurista mantovano, vissuto nella seconda metà del secolo XII, il quale si adoprò a sciogliere le antinomie e a glossare il testo delle leggi longobarde, non senza ricorso al diritto roman-. E pare che, sul principio, la Lombarda si leggesse anche a Bologna; e uno dei quattro dottori, Ugo da Porta Ravennate, la assunse a base della sua Sum-mula de pugna: ma poi l’insegnamento del diritto romano soverchiò di gran lunga quello del diritto longobardo, sicché quest’ultimo vi fu combattuto e spregiato come hts foetidissimum, come fex, nonostante che le esigenze dell’uso facessero comprendere, fino al secolo XIV, il testo della Lombarda tra i libri ufficiali dello studio bolognese. Invece lo studio del diritto longobardo è continuato dai giuristi dell’Italia meridionale (1); ma questi ormai si ricollegano alla scuola di Bologna. Carlo di Tocco, beneventano, che insegnò a Bologna e appartenne alla scuola dei glossatori, accanto ad alcune opere di diritto romano, compose 1’ Apparatus alla Lombarda (1215), e l’opera sua fu considerata come glossa ordinaria. In essa è dato ordine e sistema alla varietò (1) Cfr. Neumeyer, in Zeit. d. Sxù.-SliFlung f. Reclilsgesch., s 1900; e Solmi, in Ardi, giurLXVIII, pag. 279 e seg.