314 dir. priv. nell’età, rom -barbarica [§ 59[ commerciali, il fìsco, le istituzioni di beneficenza e di pietà continuarono a vivere, benché meno fiorenti, nel periodo bizantino; ma più tardi non tutti resisterono alla decadenza economica (§ 20), molti sparirono, altri si trasformarono. Intanto sopravveniva il diritto germanico, che, come prodotto di una società primitiva, pur ammettendo la idea di una persona diversa dalla fìsica, non era giunto a vederla pienamente astratta dagli individui o dalle cose che ne erano a sostrato, ma con questi la confondeva. Così, nell'idea di un ente collettivo (Genos-senschaft), risultante dall'unione di più individui, in rapporto a un dato patrimonio, ed avente scopi, rappresentanza e ordinamento comuni, il diritto germanico non ascende a separare in modo spiccato i diritti dell'ente da quelli di coloro che lo compongono, ma, in tanta parte confondendoli, ammette che il patrimonio dell’ente appartenga ai singoli, come totalità, pur non facendo parte del patrimonio individuale. Vi è qui, per usare i termini del diritto romano, una confusione tra il concetto di corpus e quello puramente privato di comunione o di societas, i quali risulterebbero compenetrati insieme in modo da farli coesistere; e per tanto, nei rapporti patrimoniali, nasce tra gli individui e l’ente quella forma di proprietà, che il diritto germanico designa sotto il concetto della mano comune (gesammte Hand), e che è la base della comunione familiare (§ 60). Non è meraviglia, dunque, che il concetto della persona giuridica dei tempi barbarici apparisca offuscato di fronte alla limpida concezione del diritto romano. I corpi, le fondazioni, gli istituti, che ancora resistono alla ruina e che sono capaci per sé stessi di rapporti patrimoniali, non sono più nettamente distinti dalle persone o dalle cose onde sono composti: sicché si richiede, per ogni atto dell’ente, la presenza di tutti i singoli costituenti la comunità, o si proibisce ai comunisti di far testimonianza per l’ente. Ma tutto ciò