j§ 76] CONCETTO GIUR. DELL’AUTONOMIA 411 della vita e a cui propriamente si conviene il concetto di autonomia. Tutte le manifestazioni del diritto pubblico e privato, intente a formare il diritto italiano, si organizzano in un sistema coordinato di rapporti; sistema che dà nome alla prima fase dell’età del risorgimento. Il concetto giuridico di autonomia, come si presenta liell’ordine delle istituzioni medievali e come si svolge jeH’interpretazione scientifica dei giuristi, risulta da un doppio elemento costitutivo, l’uno espresso nell’ idea Iella libertà e della spontaneità di formazione e di viluppo; l’altro rappresentato da un principio di concessione e di limite, derivante da nn’autorità superiore. Oa una parte, si ha l’idea di uno spontaneo prodursi 'Ielle forme e delle istituzioni giuridiche, costituite su t'ondamenti propri e con propria vitalità, quale risultanza diretta e necessaria di forze interne; dall’altra, si oppone l’idea di una o più autorità superiori, che coordinano quelle forze, le limitano nel loro operare, e ne ianno quasi il riconoscimento giuridico. Quanto più prevale uno degli elementi sull’altro, tanto più diversa è la coordinazione risultante fra quelle forze; sicché, mentre di fronte allo Stato accentratore di Roma e di fronte ■'Ilo Stato italiano moderno, il concetto d’autonomia o d'autarchia si restringe al campo esclusivamente amministrativo, e cioè alle libertà assegnate ai municipi e agli enti associativi e istituzionali riconosciuti: invece, in un ordinamento politico confederativo, l’autonomia può presentarsi altresì come un diritto legislativo dei singoli regni e paesi costituiti nella organizzazione; e nel medio evo, quando manca ogni separazione tra le funzioni politiche e le funzioni amministrative, include elementi di sovranità che ne sono il segno più singolare, per quanto questi elementi non tocchino mai l’estensione piena e assoluta dello Stato moderno. Ora, è appunto in questo periodo della storia del diritto italiano che il sistema e il concetto raggiungono