[§ 10Ì EDITTI DI TEODORICO E DI ATALARICO 53 tempo il re goto, e nessun argomento consiglia a identificare quella vagamente attribuita al 500 con il testo da noi posseduto. È più probabile invece che la legge spetti agli anni 512-515, non solo per il possibile uso, da parte dell’Editto teodoriciano, del Breviario visigoto, promulgato nell'anno 506 (§ 23), e per il richiamo alla condizione giuridica dei prigionieri di guerra (c. 148), meglio opportuno dopo la guerra delle Gallie, combattuta nell’anno 510; ma soprattutto per il carattere generale di questo atto legislativo, che, per l’ampiezza, del disegno, sembra, l’eco della politica di Teodorico posteriore alla rottura con 1' Oriente (506) e alle conquiste galliche (510), piuttosto che un atto dei primi anni del suo governo. Onde, solo per criterio di maggiore probabilità sembra da accogliere l’opinione del Gaudenzi, che attribuisce l’editto agli anni 512-515, e più ragionevolmente al 513 o al 514. Del successore di Teodorico, Atalarico, resta un atto legislativo molto più breve (Edictum Athalarici regis), poiché svolto appena in 12 capitoli, anch'esso diretto ad opporre un fermo argine al disordine sociale. Il nuovo editto, di carattere prevalentemente penale, si rivolge contro gli invasori dei fondi altrui, contro le sevizie dei potenti sui deboli, contro i concubinari, e contro altri delitti. Anche per questa legge, si sa che fu solennemente promulgata, secondo le norme romane, con lettura al Senato e con l'affissione per trenta giorni nei luoghi celeberrimi; ma ne è incerta la data, fra uno degli anni del regno di Atalarico (526-534). Tuttavia, essendo essa contenuta tra gli atti della prefettura di Cassiodoro (533 e 534) e portando in fine una conferma generale e solenne, non soltanto degli editti dell’ avo, ma anche di quelli propri (omnia edicta, iam nostra quam domni avi nostri), si dovrà assegnare piuttosto agli ultimi anni di quel regno. Oltre a queste leggi generali, si ha memoria di altri editti; ed anche taluni minori se ne conservano, che