832 DIRITTO PR1V. nell'etA. del rinascimento [§ 143] Anche la cognazione guadagna riconosci mento sempre più largo, per il progresso giuridico, ma per essa non si giunse mai oltre il settimo grado. La regola consuetudinaria della divisione e devoluzione dei beni tra le due linee, espressa nel motto: paterna paternis, materna maternis, regola che dominò nella maggior parte degli Stati d’Europa, ha scarse e sporadiche applicazioni da noi. Nella collazione e nelle divisioni si seguono le norme del diritto romano. Le divisioni si compiono di comune accordo o con l’intervento del giudice: nel primo caso, è sistema del diritto italiano che il più vecchio faccia le parti e il più giovane scelga. Dopo i parenti chiamati per legge, ha luogo la successione del fisco, sia questo lo Stato, sia il signore feudale che, almeno sui rustici, conservò a lungo il diritto alla devoluzione dei beni vacanti (excadentiae, mortizzi). Carattere di successione speciale ebbe anche quella della Chiesa o meglio dei luoghi pii. A lungo ebbe valore il principio che ai chierici e ai monaci dovessero succedere le chiese, e i conventi, secondo le disposizioni del diritto romano; ma dai tempi comunali i chierici almeno conseguono più larghi diritti personali sul proprio patrimonio, anche rispetto alle famiglie. Come conseguenza della giurisdizione feudale dei vescovi sulle città durò tuttavia in qualche luogo il diritto del vescovo a raccogliere le eredità vacanti, allargato più tardi anche alle opere pie; ma, come svolgimento di una pratica bizantina, generalizzata nel medio evo, si presenta il diritto dei vescovi di raccogliere dagli eredi una quota d’eredità, più spesso il decimo dei beni mobili, detta mortuario, mortizza. Particolarmente si pretende che tale quota si consideri come inseparabile dal testamento, per modo che su esso cada sempre, a carico dei beni del testatore, l’obbligo di un legato pro anima. Gli sta tuti fecero obbligo ai notai di raccomandare ai dispo-