'[§ 147] ABOLIZIONE DEL FEUDALISMO 861 l’autorità assoluta dello Stato. Già in Piemonte numerose leggi avevano abolito i pesi d’origine servile, che gravavano sui rustici (1729) e favorito 1’ allodiazione delle terre per via di riscatti; ma anche altrove non mancarono disposizioni generali, dirette a limitare l’azione del feudo, poiché una legge toscana del 1749 riserva allo Stato una serie di diritti regali, fino allora consentiti ai feudatari, e una prammatica napoletana di Carlo III (1759) limita la giurisdizione feudale alle cause di minor valore, e anche per queste avverte che l’autorità giudiziaria dei feudi non è tenuta per diritto proprio, ma solo per concessione del principe. Di qui all’abolizione non doveva essere più difficile il passo; eppure non fu mosso decisamente dalle riforme, ancor timide, bensì soltanto dalla Rivoluzione. Solo in Piemonte Carlo Emanuele III, nel 1771, autorizza lo svincolo dei doveri feudali ed enfiteutici, incitando i comuni rurali ad anticipare le somme necessarie ai gruppi dei vassalli tendenti a libertà; e poi nel 1797, coraggiosamente, seguendo 1’ esempio della Costituente francese, proclama sciolte dal vincolo feudale tutte le terre, costituendole in allodio, salvo i dovuti compensi agli investiti, e dichiara i feudatari decaduti da ogni diritto di giurisdizione, senza indennizzo. Ma già prima una legge della repubblica Cisalpina (1796) aveva riprodotto le disposizioni delle leggi abolitive francesi, le quali, enumerando i diritti che si intendevano aboliti, sopprimevano ogni feudale autorità, richiamando allo Stato i diritti sovrani e restituendo ai sudditi i diritti inalienabili di libertà; e questa legge, che consacrava quasi uno stato di fatto, almeno nell’ Italia superiore e media, si andava estendendo alle provincie annesse, e poi al Regno. Tuttavia i feudi resistevano, nei paesi dell’Italia meridionale, dove avevano tradizioni più salde e dove le condizioni propizie all’abolizione tardavano ad avverarsi; ma a Napoli l’intervento francese affrettò il corso degli eventi, e ne nacque la legge di Giuseppe Bonaparte