414 PERIODO DELL AUTONOMIA pero o del Papato, e più spesso d’entrambi (1); sempn all'azione di queste forze si oppongono resistenze di vin coli territoriali e personali, necessari o volontari, ad esse solo parzialmente sottoposti, che pretendono di assorbire tutto l'individuo, secondo le esigenze del vincolo feudale, e che svolgono un’attività, diversa di grado, ma non di natura, da quella propria di questi nuclei maggiori. Così il sistema politico di questo periodo si presenta costituito, non come una organizzazione accentrata di pubblici poteri, ma come un regolamento variamente coor dinato di autonomie più o meno ampie. Nè il diritto che ne risulta trascende da questi confini: il diritto prodotto dai Comuni urbani e rurali, che prende nome di statuto, e le leggi degli Stati, più o meno dipendenti, hanno nel diritto comune un limite alla propria azione; limite che risulta, pertanto, dai principi accettati del diritto romano, come espressione della tradizione latina, continuata nell’impero, e del diritto canonico, come esempio di suprema saggezza, rivelato dalla Chiesa; mentre dai nuclei inferiori si svolge un'autorità normativa, espressa nella consuetudine e negli statuti delle classi (§ 88), non soltanto come regolamento interno, ma come norma generale dei consociati. La vita italiana si polarizza così tra due tendenze in contrasto, l’una universale, rappresentata dall'impero e dalla Chiesa, l’altra particolare, rappresentata dai Comuni; e queste due tendenze organizzano le energie sociali per una grande espansione civile. Da queste forze si sviluppa la civiltà italiana del Rinascimento, che si fonda sul predominio politico e commerciale del l’Italia nel Mediterraneo, per cui le città e i mercanti (1) Giovanni Da Legnano, De tur. Eccles. in civil. Bononiae (1370 76) c. 1. « in Italia nulla terra est acephala, idest quae non sit capiti pontificali vel imperiali subposita ». Cfr. L. Rossi, Degli scrini politici di G. Da Legnalo, Bologna, 1898.