480 PERIODO DE LI/AUTONOMI A ricompilazioni, non si ha che di rado il testo più antico, bensì più spesso una redazione più o meno recente (Benevento, 1202; Treviso, 1207; Verona, 122S; Padova, 1236; Vercelli, 1241; Bologna, 1250; Parma, 1255; Siena, 1262, 1310; Novara, 1280; Ferrara, 1288; Pistoia, 1296; Milano 1330), e in genere quella redazione che riuscì a formar testo più a lungo delle altre. Nel secolo XIV, ogni città ha i propri statuti, sia per conseguenza spontanea di un singolare sviluppo giuridico, sia per imitazione da altre; ma allora cessa anche la produzione originale del diritto statutario. Invece Venezia, quasi in corrispondenza con l’irrigidimento delle sue pubbliche istituzioni (§ 95), tenne a ferma base della sua legislazione lo statuto di Jacopo Tiepolo del 1242, in cinque libri, che fu accresciuto di un nuovo libro soltanto nel 1346, sotto il dogado di Andrea Dandolo. Le vie di formazione dello statuto sono varie, poiché esso risulta, ora dalla congiunzione delle consuetudini alle nuove leggi (Brescia, Bergamo), ora dalla fusione dei brevi delle magistrature e del popolo (Genova, Pisa, Siena, Firenze). Esso prende il nome di statutum, o di constitutum, ma talora conserva anche il titolo di breve, a memoria del primo nucleo da cui deriva, Anche nelle nuove compilazioni, è qualche volta possibile riconoscere la parte dovuta alle varie fonti (1), poiché in qualche disposizione resiste la formula consuetudinaria (consuetum est observare, consuevit), di fronte alla formula statutaria (statutum est, statutum et ordinatum est), e talora si scorge ancora la traccia del giuramento dei magistrati (nella formula iuro ego. iurare debet). D’altra parte si deve notare che molto spesso non vi è un solo testo delle leggi municipal') poiché di fronte al grande statuto del Comune, dive- (1) Cfr. Lattos, op. cit., pag. 65 e seg.