354 DIR. PRIV. nell’età. ROM.-barbarica [§ 67 economica, la terra. La proprietà fondiaria si regge sulle due forme economiche del latifondo e dei piccoli possessi. Nel latifondo, continua la divisione della pars dominica o sundrium, dalla pars colonica e dai com-pascua, secondo le forme del sistema curtense (§ 20). Intorno alla villa o corte padronale, direttamente coltivata, si stendono i fondi dipendenti, concessi ai coloni sulla base del manso (da manere), unità, più o meno ampia, secondo la natura del terreno, ma indicante sempre la terra su cui è stabilita una famiglia o fuoco, e che può servire ai bisogni economici di un nucleo agrario. Una parte del latifondo resta, come ai tempi romani, abbandonata e incolta, per gli usi comuni del pascolo e del bosco. Per quanto non prevalente, il la tifondo fiscale, monastico, signorile, non manca nemmeno nell’ economia italiana. Tuttavia la piccola proprietà, benché combattuta dal latifondo, resiste, soprattutto nei gruppi economici serrati intorno ai vici, e forma, nei tempi longobardi, il complesso dei beni allodiali; ma anche qui si continua a lasciare agli usi comuni una parte incolta, spettante come terra collettiva, prò indiviso, ai comunisti, o dipendente dall’ alta proprietà del fisco, delle città o dei villaggi. Da quest e, forme deriva tutto quel sistema di vincoli, che stringono la proprietà fondiaria del medio evo e che dànno luogo alle varie restrizioni di natura pubblica e privata (§ 68). La prevalenza della proprietà fondiaria conduce a mutare il sistema dei diritti reali. Anzitutto si rompe quella concezione unitaria del diritto sulle cose, la quale i giureconsulti romani avevano saputo conquistare, e si delinea una distinzione più netta fra il dominio esercitato sulle cose mobili, e quello relativo agli immobili) costruendo quasi, per l’una e per l’altra categoria, un diverso regolamento giuridico. Mentre la proprietà degli immobili, come quella che forma il patrimonio intangibile della famiglia, resta vincolata alla serie delle