LE REGALIE 363 non si aprono più; mentre i diritti dello Stato si esercitavano più aspramente con le confische, sia per successione, sia per condanne penali, sia per applicazione di misure straordinarie contro gli stranieri, gli ebrei, gli eretici (§ 57), dove non si sottraevano soltanto i beni del colpevole, bensì insieme spesso quelli della moglie, dei parenti, talvolta anche dei vicini. Ma vi erano inoltre limitazioni per riguardo ai beni che, per loro natura o per lo scopo a cui erano destinati, si volevano sottratti al dominio privato. Il concetto dei bona pubblica del diritto romano, per cui i fiumi navigabili, le rive, i porti, le strade, i luoghi pubblici erano sottratti al commercio e riservati all’uso generale dei cittadini, fin dove quest’ uso non recasse nocumento all'esercizio dei diritti altrui, si conservò forse anche nei primi tempi della dominazione longobarda: ma poi, rafforzandosi il potere regio, fu sostituito dalla rude concezione barbarica, appropriata alle tendenze della conquista, che tutti li comprendeva, insieme coi beni patrimoniali dello Stato, entro la categoria dei beni regi. Al concetto romano della demanialità succede così quello germanico della patrimo-nialità e ne sorge l’istituto, che più tardi ebbe nome e carattere delle regalie (§ 33). Il nuovo sistema barbarico, già accennato ai tempi longobardi, si affermò propriamente sotto i Franchi, quando il potere personale del re, raccogliendo concettualmente in sè stesso tutte le forze .dello Stato, attribuì al diritto regio non soltanto una facoltà di supremo controllo sulla vita pubblica, ma anche un diritto di dominio su tutto quanto non formava immediato oggetto di proprietà privata. Il feudo compì la trasformazione, poiché col suo avvento sparì ogni separazione tra il diritto pubblico e privato, e gli attributi sovrani presero colorito patrimoniale, quanto più la proprietà privata potè rivestirsi di pubbliche funzioni (§ 52). Mancando una netta separazione tra i beni personali