DIRITTI DI GODIMENTO 373 etologia, XIV, 1910 ; Solmi, La formula della mancipatio nei doc. piacentini del sec. Vili, in Arch. stor. ital., LXXi, 1913; , Il dir. di superficie nei doc. ital. del medio evo, in li tv. di dir. civile, X, 1915; Ruffini, La buona fede in materia di y,-esenzione, Torino, 1892; Schupfer, La pubblicità nei trapassi della proprietà sec. il dir. rom. del basso impero, in Riv. ¡•al. per le scienze giur., XXXIX, 1905; Gaudenzi, Sulla dilli ice redazione del doc. ital. nel medio evo, in Arch. stor. ital. mì. X, t. XLI, 1908; Checchini, La traditio e il trasferimento, della proprietà immobiliare nei doc. medievali, Padova, 1914; ivi., Trasfer. della proprietà e costituz. delle servitù nel dir. on. postclassico, in Atti dell'Ist. ven., LXXIV, 1914; Riccobono, Traditio ficta, in Zeit. d. Sav.-Stiftung, Rom. Abt., XXXIII-XXXIV, 1913-1914 ; Leicht, Dicium ed imbreviatura nel Bull. ' 1. di storia patria, XVII, 1910; Solmi, «.La braganian nei ¡•■ ' ■amenti lombardi, in Nuovi Studi Medioevali, voi. Ili, parte I, I>oIogna, 19i7. § 70. — Diritti reali di godimento. Venendo meno la nozione precisa della distinzione romana tra la proprietà e i diversi jura in re aliena (S 67), tutti i diritti reali, che contenevano un godimento ampio, se non totale, della cosa, guadagnarono importanza e valore, e si presentarono più nettamente individuati, in una vasta categoria di diritti reali di godimento. Mentre il diritto di proprietà perdeva d’intensione e di purezza, limitato da vincoli personali e reali di diversa origine e di diversa natura; il possesso 6 gli altri diritti di godimento apparivano di fatto non [" 'fondamente diversi da quello, poiché aneh’ essi mettevano la persona in immediato contatto con la cosa ; onde si preferiva di mettere in luce questo rapporto, «orne un diritto reale limitato da altri diritti più o meno eminenti, piuttostochè rappresentarlo come una semplice limitazione della proprietà altrui. Così si preparavano 1® basi per quella distinzione tra' dominio diretto e do-ffilnio utile, che sarà formulata soltanto nell' età seguente (§ 126), dopoché si era rivelata la tendenza a estire dei caratteri del dominio anche altri diritti