488 PERIODO DELL AUTONOMIA (Perugia, Venezia). Tra i primi statuti, in ordine di tempo e di importanza, vengono quelli dei mercanti (statata mercatoruni), insieme con quelli delle grandi arti destinate al commercio; e si ha lo statuto dei mercanti di Piacenza (1200), di Pavia (1293), di Fi renze (1312), di Siena (i312); come anche i numerosi statuti dell’arte della lana (Siena, 1298; Firenze, 1301; Pisa, 1305) e dei cambiatori (Firenze 1299). Da questi statuti, collegati con le norme attinenti alla materia e contenute negli statuti dei Comuni, si traggono le notizie intorno alla costituzione del commercio terrestre. Vengono poi, almeno per importanza, gli statuti delle arti e professioni liberali, dei notai, giudici e avvocati, dei medici, di cui si hanno, per tutte le città italiane, numerosi esempi del secolo XIII. Finalmente, sono poi copiosissimi gli statuti delle arti manuali, in parte svolte dalle confraternite religiose (§ 80); e si ricordano gli statuti dei sarti (1218), dei giubettari (1219), dei pescatori (1227) di Venezia, dei fabbri (1244) di Modena, dei carnaiuoli (1288) di Siena; e via via per tutte le minori arti e per ogni mestiere, a seconda che ognuno di essi conseguiva il diritto dell’autonomia. A somiglianza del Comune, usarono di darsi statuti anche le consorterie nobiliari, nei patti di consorzio da esse stretti fra le famiglie (pacta, conventiones, statuto)-, mentre hanno ugualmente statuti anche le varie società d'armi, formate nelle città, sulla base dell’ organizzazione militare del popolo, 1« confraternite religiose, le istituzioni di beneficenza, e insomma tutte le infinite forme associative e istituzionali del medio evo, che godono dei diritti dell'autonomia. Nel secolo XIV, la redazione originale degli statuti mercantili e artigiani si può dire un fatto compiuto per ogni città e per ogni associazione; e dalla fine di quel secolo incomincia anche per essa la decadenza, poiché gli statuti posteriori non sono che lo sviluppo quasi obbligato di tipi preordinati.