FUSIONE DELLO STATO 557 franchigie e le leggi del regno; sicché ha un potere giuridicamente limitato. Lo sviluppo progressivo tende a distruggere il valore dei freni feudali o autarchici (§ 97) e a dare lo Stato in mano al principe, come si trattasse di un diritto patrimoniale. Ciò si manifesta anche nella regola per cui, specialmente in Piemonte, nel Monferrato, a Mantova, si pretende talvolta di frazionare il potere fra i figliuoli o di dotare i cadetti di pingui appannaggi coi beni dello Stato; ma poi trionfa il principio della perpetuità dello Stato, fissandosi la successione in ordine di primogenitura, ammettendosi le donne in mancanza di maschi e chiamandosi alla reggenza la madre o il parente più prossimo, secondo le disposizioni del defunto. § 96. — Oltre le note opere del Giannone, del Pecchia e del Colletta per il Napoletano, del Gregorio, dell’Amari e del Lamantia per la Sicilia, del Gregorovius e del Theiner per gli Stati della Chiesa, dello Sclopis, del Cibrario e del Carutti per il Piemonte, del Manno e del Tola per la Sardegna, si veda per la monarchia normanna, sveva e angioina: Heinemann, Gesch. d. Norm., Lipsia, 1894; Chalandon, Histoire de la domination normande, Parigi, 1907; Caspar, Hoger li. u. die Gründung d. norm.-sicil. Monarchie, Innsbruck, 1902; Besta, Il liber de regno Sicilice e la storia del diritto siculo, nella Miscellanea Salinas, Palermo, 1910; Cadier, Essai sur Vadmin. du royaume de Sicilie sous Charles l e Charles d'Anjou, Paris, 1891; Trifone, La legislazione angioina, Napoli, 1921 ; Caggese, Roberto d'Angiò e i suoi tempi, Firenze, 1922; per lo Stato della Chiesa: Hamei, Untersuch, z. älteren Territorialgesch. d. Kirchenstaats, Gottinga, 1899; Halphen, Et. sur Vadmin. de Rome au m. d., Paris, 190/ ; Eitel, Der Kirchenstaat unter Klemens V, Berlino, 1909; cfr. opp. di Sella, citt. §89; Falco G., L’amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima, Roma, 1915; Id., I comuni della Campagna e della Marittima nel M. E., in Arch. d. Soc. rom. di storia patria, 46 e 47, 1925-1926; Ermini, La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III alVAlbornoz, I-II, Roma, 1925-27; per il Piemonte; Gabotto, St. del Piemonte, Tor., 1894; Id., Lo Stato sobaudo da Amedeo Vili ad Evria-nuele Filiberto,- Torino, 1891-95; Chiaudano, Le curie sabaude nel sec. XIIT, Torino, 1927; Usseglio, I marchesi di Monferrato in Italia e in Oriente, Casale, 1926; e gli scritti contenuti