866 ETÀ MODERNA [§ 147] che sceglieva i capi (delegati) e stanziava le imposte. Tra i delegati si sceglieva il sindaco. In Toscana il regolamento generale del 1773 ordinò una costituzione non diversa, sotto la direzione del consiglio, dei priori e del gonfaloniere; mentre a Napoli la legge del 1806 ordinò i decurionati o consigli comunali, con funzioni e forme non dissimili. La tradizione d’autonomia dei Comuni, spogliata delle sue varietà e delle sue esorbitanze, trovava così uniforme regolamento. Le riforme toccarono anche ogni altro ramo dell’amministrazione: milizia, finanze e giustizia. Nella milizia, si dà assetto ormai definito al sistema degli eserciti stanziati (§ 116); ma persistono ancora i vieti privilegi delle caste, e il grande contingente dell’ esercito è sempre preso dal volontariato. Rafforzato nell’interno l’organismo difensivo con una attiva polizia di sicurezza, e assicurata all’ esterno la sussistenza dello Stato, col sistema d’equilibrio (§ 145), parve che gli eserciti dei piccoli Stati italiani non avessero ragione d’esistere, sicché, nella lunga pace del secolo XVIII, se ne allentò la disciplina e ne andò quasi spento lo spirito. Mentre Genova e Venezia restavano pressoché smunite di forze di terra, Napoli si appagava di pochi reggimenti provinciali. Solo il Piemonte conservava le tradizioni di un esercito regolare, ma, nella pace, anch’ esso lasciava indebolire la propria compagine; mentre Leopoldo di Toscana giunse fino ad abolire le guarnigioni e a sciogliere 1’ esercito, sostituendovi una guardia civica, generalmente derisa. Solo le armi napoleoniche, attuando anche da noi il principio moderno della coscrizione, proclamato dalla Rivoluzione, e scuotendo con formidabile urto le basi dei vecchi ordinamenti, valsero a sollecitare un nuovo ordinamento militare e a rianimarne le virtù. Nelle finanze furono più profondi i mutamenti. Gli Stati nazionali, non più costretti a versare in casse straniere i prodotti delle imposte, si trovarono in grado di