!§ 18] DECADENZA DEL PROCESSO ROMANO 95 goto e bizantino mostrano frequentemente in uso la pignorazione privata, che invano le leggi combattono. Sotto queste forme di decadenza, la società italiana, che aveva percorso così aitò cammino di civiltà, si riduce, quasi per spontanea reversione, ad uno stato che tende ad accostarsi a forme barbariche. Tuttavia le espressioni dell’antica civiltà si salvano in gran parte, anche sotto i Longobardi; sicché una salda catena di continuità lega il diritto italiano ai fondamenti del diritto di Roma (§ 1). Ciò spiega come il progresso della dissoluzione e l’avvento della nuova invasione germanica aprano il nuovo periodo, che noi diremo barbarico; ma ciò spiega anche come, dopo quella crisi e dopo quella brusca scossa, la civiltà possa più tardi riprendere, con nuove forze, la via interrotta (§ 76). § 18. — Esmein, Mélanges d’hist. du droit, Paris, 1886, pag. 361 segg.; Ferrini, Esposizione del diritto peti, romano, Milano 1901; Uethmann-Holhveg, cit. al § 16; Gaudenzi, cit. al § 10; Mitteis, Reichsrecht u. Volksrecht, Leipzig 1891, pag. 442 e seg.; Girard, Man. elem. di dir. rom„ (trad. Longo), pag. 1080 e seg. Moinmsen, Rimi. Strafrecht, Leipzig 1909 e seg.; Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, I, Milano, 1925; Checchini, Studi sull’ordinamento processuale romano e germanico, I, Padova 1928.