[§ 148] SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO 869 nello Stato di Milano al tempo di Maria Teresa, nel Boll, della Soc. pavese di st. patria, 1910; Sandonà, Il regno Lombardo-Veneto: costituì. e amministr., Milano, 1912; Rota, L’Austria in Lombardia, Milano, 1911 ; Kovalewsky, La Franco écon. et soc. à la veille de la Rèvol., Paris, 1908-11; Cibrario, Orig. e progresso delle istituz. della Mon. di Savoia, Torino, 1854-69; Scaduto, Stato e Chiesa in Toscana sotto Leopoldo I, Firenze, 1885; Rodolico, Stato e Chiesa in Toscana all’epoca della reggenza lorenese, Firenze, 1910; Anzilotti, L'econ. toscana e l'origine del movimento riform., neWArch. stor. ital., LXXI1, 1915; Trifone, Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle prov. napoletane, Milano, 1909; Id., Le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVIII, Napoli, 1909; Palmarocchi, Le riforme di G. Murat nel primo anno di regno, Arch. stor. it., LXX, 1914; Bigoni, La caduta della repubbl. di Genova, Genova, 1897; Sforza, La caduta della repubbl. di Venezia, nel N. Arch. Ven., N. S. XXVI, 1918; Kovalewsky, La fin d’une aristocratie, Torino, 1901 ; Pino Branca, La vita econ. della Sardegna sabauda, Padova, 1926-28. § 148. — La codificazione. Quando posò finalmente il fragor delle armi, e allo Stato, fatto centro della pubblica vita e non più oggetto di dominio per il principe o per una potenza straniera, si rivolsero assidue le cure dei governanti, nelle nuove forme del reggimento di polizia; si avverti anche il bisogno di unificazione e di ordine delle norme giuridiche, affinchè la funzione della certezza del diritto, assunta in pieno dagli organi dello Stato, potesse trovare più pronto e più facile movimento. Vigevano nei diversi paesi le leggi più varie, derivate dalle molte fonti di produzione, riconosciute secondo i principi del-Pautonomia normativa: leggi e ordinanze dei principi, statuti delle città e dei Comuni rurali, statuti degli enti associativi privilegiati, consuetudini: e, come fonte sussidiaria, il diritto comune, romano e canonico, secondo i testi delle leggi e secondo le opinioni dei giureconsulti (§§ 111, 112). Nel regno di Napoli, si contavano non meno di undici legislazioni, tutte osservate e vigenti. Ciò for mava una specie di intricato labirinto, che conveniva ai