[§ 124] CONDIZIONE DüLLA DONNA 721 vinto (§ 137), avversò la dispersione dei patrimoni familiari per via delle doti. L’ufficio del mundoaldo, ormai affidato soltanto ai parenti prossimi e necessari o scelto dalle donne (§ 58), durò a lungo, come espressione della inferiorità muliebre di fronte agli atti civili; nè altrimenti si spense l’obbligo dell'intervento dei parenti ad autorizzare i negozi giuridici delle donne, da cui derivavano negli statuti le regole dell’autorizzazione maritale. Esclusa o limitata nel diritto di testimonianza; semi punita e semiresponsabile per certi reati; incapace di portare accusa o di stare in giudizio senza intervento dei parenti prossimi, del marito o del mundoaldo, la donna ha tuttora gravi limitazioni all’esercizio dei diritti civili. La giurisprudenza giustificò questa condizione con un dispregio morale della donna, desunto dalla imbecillitas sexus, come fonte di leggerezza, d’incostanza, d’avarizia; nè il diritto canonico, che aveva eretto a istituzione il celibato, come stato perfetto, poteva scostarsi da questi concetti. In realtà, molte cause tendevano a rialzare la condizione della donna, mediante eccezioni e benefici, per cui le era fatto lecito di esercitare la tutela, di disporre delle sue sostanze, di obbligarsi validamente, di esercitare il commercio, di ottenere, se danneggiata, la restituzione in intiero o l’applicazione del senatoconsulto Yelleiano; sicché si spiega come più tardi, rotte dalle riforme e dalla rivoluzione le ultime catene della società medievale, si sia quasi raggiunto d’un tratto il pareggiamento dei sessi, almeno nei rapporti civili (§ 149). Il termine della, maggiore età si lasciò generalmente affidato alle varie leggi nazionali (§ 58) o alla consuetudine; sicché, quando fu fissato dagli statuti, si ebbe la massima varietà nei diversi luoghi, andandosi dai 12, 14 o 18 anni delle leggi barbariche, fino al termine romano dei 25 anni. Ma, rinascendo le gradazioni del sistema giustinianeo, prevale il principio di determinare diverse età, secondo la natura degli atti, richiedendo, Solmi. — Storia del dir. it. 46