402 DIR. PRIV. nei,i.’età ROM.-barbarica [§ 75] un atto di vendita che poteva essere fatto valere nelle forme esecutive normali. Intanto la Chiesa, muovendo da un concetto etico, non disciolto da una visione dello stato di fatto, incomincia già la lotta contro l’usura, e si fa voce del hi reazione di una società impoverita, in cui il capitale mobiliare troppo scarso sospingeva l’interesse del denaro ad elevatissimi saggi, rompendo le deboli barriere del diritto romano. Questo aveva ammesso le usurae centesimae (12 °/0), che, nelle leggi giustinianee, erano già il doppio del tasso legale; ma la Chiesa, in base all’evangelico nw-tuum date nihil inde sperantes (1), proibisce ai chierici come peccato il prestito ad interesse, lo dichiara damnabilis, anche per i laici, e insinua nei capitolali carolingi la prima proibizione legislativa delle usure (a. 789). Si cominciò allora, nei contratti, a palliare l’usura (labor, prode), sotto la parvenza di interessi moratori, a saggio elevato; mentre nei prestiti garantiti con pegno, si dava al creditore la facoltà di appropriarsi i frutti della cosa pignorata. Ma non ancora si è giunti al periodo classico della lotta contro le usure, e di fatto il prestito ad interesse è esercitato su larga scala dai grandi monasteri, dagli ecclesiastici, dai mercanti; mentre gli Ebrei, dati al commercio, praticano anche il prestito su pegno, ma non ancora hanno il privilegio delle usure. Il saggio dell’interesse, fissato nella consuetudine o nelle convenzioni, saliva al 20 °|o (de quinque se co) e fino al 33 °|0 (de tribns quatuor) e più oltre ; sicché si spiega la violenta reazione, eh« scoppia sul principio della nuova età, allorché la riforma interna della Chiesa (§§ 54, 102) richiama il rigore delle vecchie proibizioni. Nè mancano i rapporti del contratto di società, anzi (1) Lue., 6, 35.