DIRITTO PENALE ROMANO 91 CAPITOLO IV IL DIRITTO PENALE E LE FORME DEL PROCESSO § 18. — II reato e le pene. Il procedimento. Intorno al diritto penale e al procedimento, nel periodo bizantino, non occorre dire, in linea generale, se non che restano in vita i principi e le forme del diritto romano; non è necessario particolarmente ripetere che quei principi e quelle forme vanno dimettendo l’antica veste e si preparano a qualche mutamento. Al diritto romano sono ispirati gli editti di Teodorico e di Ata-larico; ma forse già si insinuano, per opera dei tribunali goti, alcune forme del sistema giuridico germanico. La pena non è, come nel concetto germanico, una semplice soddisfazione data dall’offeso, ma veramente, come nel diritto romano, una espiazione imposta al colpevole, nell’interesse e per la difesa della società; e restringe i suoi effetti contro l’autore o gli autori del delitto, non coinvolge, come presso i Germani, altre responsabilità familiari. Tuttavia l’editto di Teodorico si mostra inclinato al sistema germanico delle composizioni, poiché, laddove il diritto romano lasciava libera al giudice la valutazione del danno sofferto, tende a fissarla legislativamente, sulla misura delle antiche composizioni. Inoltre lo Stato goto e bizantino si dimostra ora impotente all’azione punitiva da esào teoricamente assunta, sicché riappariscono le forme della violenza privata. Mentre le leggi infieriscono con pene più aspre e più severe, trovano di fatto sempre più difficile e più rara l’applicazione. Le leggi dei re goti riboccano di