IRNE RIO E I QUATTRO DOTTORI 503 suo immediato predecessore, Pepone. Questi, che Odo-fredo dichiara nullius nominis, perchè forse più tardi oscurato dalla fama d’Irnerio, e che vediamo nel 1076 fra i giudici della contessa di Toscana, iniziò in Bologna l'insegnamento del diritto romano e già nel 1090 era da un contemporaneo chiamato clarus Bononiensium lumen (1). Ma subito dopo apparisce il bolognese Guarniero (Warnerius), designato più tardi, a incominciare dal secolo XIII, coll’erroneo nome di Irnerio (2), divenuto famoso in questa forma tradizionale e cosi passato alla storia. Egli fu dapprima maestro d’arti liberali, e poi ebbe parte notevole nella vita pubblica del suo tempo, l'ome giudice della contessa Matilde e dell’ Impero >1113-1125). Appunto intorno a questi anni, e per in-•itamento di Matilde, Irnerio si volse con più ardore e con più dottrina allo studio e all’insegnamento» del diritto romano; .e dalle fonti a lui tutte conosciute, e soprattutto dal Digesto, derivò la sapienza, che lo fece rapidamente celebrato e che gli guadagnò nella tradizione il titolo di lucerna iuris. A lui si deve non soltanto una ricca serie di glosse su tutte le parti della compilazione giustinianea, e il primo esempio delle autentiche aggiunte al Codice (§ 82), ma anche alcune opere teoriche, dove il diritto romano fu organizzato a Esterna; un libro di Quaestiones, che si può identificare forse col testo delle Quaestiones de iuris subti-t'tatibus, recentemente edito dal Fitting, frutto di una matura ed alta coscienza scientifica; un Tractatus de natura actionum; un formulario notarile oggi perduto. (1) Solmi, Il rinascivi, della scienza giur., in Filangieri, XXV, 1900, pag. 245, e Slato e Chiesa, pag. 93. Cfr. Fitting, in Z. d. Sav.-Sl. f- Rechtsgesch., XXIII, 1902, pag. 31-45. (2) È merito del Gaudenzi, op. cit. al § 56, di aver dimostrato che la corruzione del nome Warnerius o Guarnerius nella forma Yrnerius o Irnerius, incominciò solo più di un secolo dopo la morte del giurista, quando a lui si vollero attribuire le glosse tradizionali ai testi del diritto romano, le quali, avanti i tempi della scuola bolognese, erano nei manoscritti indicate col' generico segno: y.t i., yn., che significainterprelatio,