|§ 125] SVILUPPI DELLA DOTTRINA 729 forme erano conquistati alla scienza. Ai tempi posteriori, che li accolsero nelle linee fondamentali, non restò, in fondo, che di purgarli dalle ultime deformazioni medievali; ciò che avvenne quando lo Stato, fatto pienamente forte e cosciente, segnò nelle leggi il regolamento e l’azione delle persone giuridiche. Allora, restituendosi col principato ai governi accentrati le facoltà sovrane, iin qui distratte o disperse, si affermò la potestà dello Stato anche sulle persone giuridiche, come si era affermata di fronte agli individui e alle classi (§ 114); e perciò, fatta più salda la coesistenza dei rapporti sociali, anche gli enti conquistarono una individualità più spiccata, che potè emergere sopra i diritti dei singoli, dimettendo le formalità costrittive tradizionali; mentre lo Stato, sindacatore geloso di ogni attività sociale sottoposta al suo arbitrio, imponeva vittorioso il diritto suo originario di creare, di riconoscere, di regolare e di abolire la personalità dei corpi morali civili ed ecclesiastici. Ma a questo soltanto si restringono le innovazioni dei tempi moderni. Ormai la dottrina italiana del medio evo, penetrata in Francia, con le opere scientifiche dei canonisti e dei civilisti, e in Germania, con la recezione del diritto romano, poteva fondamentalmente passare nei codici moderni. § 125. — Oltre le opere cit. ai §§ 89 e 90, v. Ferrara, Persone giuridiche, Napoli, 1907 ; Ruffini, La rappresentanza giur. delle parrocchie, Torino, 1896; Vighi, La personalità giuridica delle società commerciali, Padova, 1900; Ambrosini, Trasformazione delle persone giuridiche, 2 voli., Torino, 1910-14; Chénon, Le róle sociale de l’Eglise, Paris, 1922; Chénon, Le la personna-liti juridique desvilles de commune, in Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis, 1923; Ruffini Avondo E., Il principio maggioritario nella storia del dir. canonico, in Arch. giuridico, 1925; Id., I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano, Torino, 1927,