704 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 121 dialettiche, le quali consentono di sfuggire a norme troppo rigorose o di modificare un rapporto concreto ; talché ciò che apparisce come il supremo difetto della scienza giuridica di questi tempi (§ 112) muove, in definitiva, da un’ alta ragione sociale. § 120. — Oltre le opere cit. ai §§ 104, 105, v. Pessina, Progressi del dir. penale in Italia, in Opuscoli, Napoli, 1881 ; Maz-zoni-Toselli, Cenno sull’antica storia del foro crini, bolognese, Bologna, 1835 ; Ulloa, Studi sul dir. penale italiano antico, negli Annali di dir., Napoli 1835 e nella Gazz. dei tribunali, Napoli, 1857-59; Id., Progressi del dir. pen. in Italia dal risor-gim. delle lettere fino ad oggi, Palermo, 1842; Pertile, Storia del dir. ital., t. V; 2.aed., Torino, 1892; Lamantia, Storia della legislaz. civile e criminale di Sicilia, voi. 3, Palermo, 1859-74; Saivioli, Storia della procedura civile e criminale, Milano, 1927. § 121. — Il processò. Non maggiori progressi poteva segnare il processo, quando la società di questo periodo, accogliendo il sistema giuridico già altra volta descritto (§§ 105-7), nessuna grande idealità, nessun forte impulso aggiungeva alla formazione del diritto. Intenta com’era, faticosamente, a consolidare i mezzi per l’attuazione del diritto, la nuova società non poteva rivolgersi a creare forme nuove, chè troppo grave incarico ad essa com -peteva nell’ordinare, trasmettere, rafforzare e mandare ad esecuzione il mirabile monumento del diritto medievale italiano, eretto nei tempi gloriosi del rinascimento nazionale. Un solo carattere emerge singolarmente, come emanazione del sistema politico del tempo : un intervento più diretto e più costante dell’autorità pubblica nell’amministrazione e nel regolamento della giustizia, allo scopo di assicurare più pronto il funzionamento dei tribunali e più salda la riparazione dei reati e dei danni, con istituzione di nuovi tribunali sovrani, posti sopra le giurisdizioni create dall’autonomia medievale (§ 118), con avocazione di cause e riserva delle deci-